Art. 4 Disposizione finale 1. La Giunta regionale con proprio atto deliberativo da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge: a) stabilisce modalita' e requisiti per l'iscrizione dei GASP nel Registro regionale e le modalita' di concessione delle erogazioni ai sensi del comma 3, dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2011, come modificato dalla presente legge; b) da' puntuale attuazione a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale n. 1/2011 , come modificati dalla presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 15 novembre 2012 Marini (Omissis)