Art. 4 
 
                         Disposizione finale 
 
    1. La Giunta regionale con proprio atto deliberativo da adottarsi
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge: 
      a) stabilisce modalita' e requisiti per l'iscrizione  dei  GASP
nel Registro regionale e le modalita' di concessione delle erogazioni
ai sensi del comma 3, dell'art. 4 della legge  regionale  n.  1/2011,
come modificato dalla presente legge; 
      b) da' puntuale attuazione a quanto previsto dagli articoli  3,
4 e 5 della  legge  regionale  n.  1/2011  ,  come  modificati  dalla
presente legge. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Umbria. 
      Perugia, 15 novembre 2012 
 
                               Marini 
 
    (Omissis)