Art. 10 
 
                         Obblighi e divieti 
 
    1.  Le  guide  turistiche  e  gli   accompagnatori   turistici/le
accompagnatrici turistiche nell'esercizio  delle  loro  funzioni  non
possono esercitare attivita' estranee alla  loro  professione  ed  in
particolare attivita' di carattere commerciale. Il divieto  comprende
inoltre l'esercizio di ogni attivita' in concorrenza con  le  agenzie
di viaggio e l'accaparramento diretto  o  indiretto  di  clienti  per
conto di alberghi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi e simili. 
    2. E' vietato avvalersi nell'esercizio di  un'impresa  dell'opera
di soggetti non abilitati  all'esercizio  delle  professioni  di  cui
all'art. 2, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7. 
    3. Per  l'esercizio  delle  professioni  di  cui  all'art.  2  e'
necessario possedere la  copertura  assicurativa  di  responsabilita'
civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione  alla
visita o all'attivita' prevista.