Art. 11 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
    1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  7,  chi  esercita
nell'ambito del territorio provinciale le professioni di cui all'art.
2 senza il possesso della  relativa  abilitazione  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa da 600,00 euro a 1.800,00 euro. Alla medesima
sanzione amministrativa soggiace chi  si  avvale,  nell'esercizio  di
un'attivita' di impresa, di soggetti privi dell'abilitazione  di  cui
all'art. 6. 
    2. Chi esercita le professioni di cui  all'art.  2  senza  previa
segnalazione certificata di inizio attivita' di  cui  all'art.  5  e'
soggetto alla sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro. 
    3. Chi viola gli obblighi prescritti dall'art. 10,  comma  1,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro. 
    4. Chi esercita le professioni di  cui  all'art.  2  in  mancanza
della copertura assicurativa di cui all'art. 10, comma 3, e' soggetto
alla sanzione amministrativa da 200,00 euro a 500,00 euro. 
    5. Chi non osserva le norme stabilite dalla presente legge per le
quali non sia gia' prevista una sanzione  dal  presente  articolo  e'
soggetto alla sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro. 
    6. Ferme restando le sanzioni amministrative, sono fatte salve in
ogni caso le disposizioni penali. 
    7. Il personale della Ripartizione  provinciale  Turismo,  a  tal
fine incaricato  da  parte  del  rispettivo  direttore  ovvero  dalla
rispettiva direttrice, il Corpo  forestale  provinciale,  la  polizia
locale, nonche' gli organi di pubblica sicurezza e di polizia statale
curano l'osservanza della presente legge.