Art. 11 Sanzioni amministrative 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, chi esercita nell'ambito del territorio provinciale le professioni di cui all'art. 2 senza il possesso della relativa abilitazione e' soggetto alla sanzione amministrativa da 600,00 euro a 1.800,00 euro. Alla medesima sanzione amministrativa soggiace chi si avvale, nell'esercizio di un'attivita' di impresa, di soggetti privi dell'abilitazione di cui all'art. 6. 2. Chi esercita le professioni di cui all'art. 2 senza previa segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro. 3. Chi viola gli obblighi prescritti dall'art. 10, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro. 4. Chi esercita le professioni di cui all'art. 2 in mancanza della copertura assicurativa di cui all'art. 10, comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 200,00 euro a 500,00 euro. 5. Chi non osserva le norme stabilite dalla presente legge per le quali non sia gia' prevista una sanzione dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro. 6. Ferme restando le sanzioni amministrative, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni penali. 7. Il personale della Ripartizione provinciale Turismo, a tal fine incaricato da parte del rispettivo direttore ovvero dalla rispettiva direttrice, il Corpo forestale provinciale, la polizia locale, nonche' gli organi di pubblica sicurezza e di polizia statale curano l'osservanza della presente legge.