Art. 12 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1.  Le  qualifiche  di  guida  turistica  e   di   accompagnatore
turistico/accompagnatrice turistica, che fino alla data di entrata in
vigore della presente legge sono state rilasciate dalla  Ripartizione
provinciale competente, sono equiparate a quelle di cui alla presente
legge.