Art. 13 Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, «Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori» 1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e' inserito il seguente articolo: «Art. 8-bis (Istruttore/istruttrice di guida alpina) - 1. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine che siano in possesso del diploma di istruttore di guida alpina rilasciato a seguito della frequenza degli appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine o dal collegio provinciale delle guide alpine.» 2. Dopo l'art. 8-bis della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e' inserito il seguente articolo: «Art. 8-ter (Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna) - 1. E' accompagnatore/accompagnatrice di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attivita': a) accompagna gli escursionisti, senza l'ausilio di ramponi, corda e piccozza, su sentieri, esclusi le vie ferrate, i sentieri attrezzati e i ghiacciai; b) fa conoscere ed apprezzare, nel rispetto delle regole della sicurezza e della prudenza, il paesaggio e le bellezze naturali, nonche' gli aspetti storici, etnografici e topografici dei luoghi in cui si svolgono le escursioni. 2. Per l'attivita' professionale di cui al comma 1, i seguenti soggetti non rientrano nell'applicazione della presente legge: a) i titolari e le titolari di esercizi ricettivi e di affittacamere nonche' i loro familiari e dipendenti, che accompagnano in gita i propri clienti; b) i titolari e le titolari di aziende ed i loro familiari nell'ambito dell'attivita' agrituristica ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche. 3. La Giunta provinciale determina l'ambito territoriale, le condizioni e le modalita' dell'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna/accompagnatrice di media montagna. 4. Le guide alpine e gli aspiranti/le aspiranti guida possono svolgere le attivita' di cui al presente articolo.» 3. Il comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e' cosi' sostituito: «2. Le guide alpine che nel triennio di validita' della rispettiva iscrizione nell'albo professionale abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine o dal collegio provinciale delle guide alpine, sono esonerate dall'obbligo di frequenza del corso di aggiornamento.» 4. Nel comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e' aggiunto il seguente periodo: «Fanno altresi' parte del collegio gli accompagnatori/le accompagnatrici di media montagna che esercitano l'attivita' in provincia di Bolzano». 5. L'art. 17 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e' abrogato. 6. Nel comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, dopo le parole: «aspiranti guida» sono inserite le parole: «e gli accompagnatori di media montagna/ le accompagnatrici di media montagna». 7. Nel comma 6 dell'art. 21 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, dopo le parole: «aspiranti guida» sono inserite le parole: «gli accompagnatori di media montagna/ le accompagnatrici di media montagna». 8. Dopo il comma 6 dell'art. 21 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e' inserito il seguente comma: «6-bis. Chi esercita nell'ambito del territorio provinciale la professione di cui all'art. 8-ter senza il possesso dei relativi requisiti e' soggetto alla sanzione amministrativa da 600,00 euro a 1.800,00 euro.»