Art. 13 
 
Modifica  della  legge  provinciale  13   dicembre   1991,   n.   33,
          «Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori» 
 
    1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33,
e' inserito il seguente articolo: 
    «Art. 8-bis (Istruttore/istruttrice di  guida  alpina)  -  1.  Le
funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente
a guide alpine che siano in possesso del  diploma  di  istruttore  di
guida alpina rilasciato a  seguito  della  frequenza  degli  appositi
corsi organizzati dal collegio nazionale delle  guide  alpine  o  dal
collegio provinciale delle guide alpine.» 
    2. Dopo l'art. 8-bis della legge provinciale 13 dicembre 1991, n.
33, e' inserito il seguente articolo: 
    «Art. 8-ter (Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna)  -
1. E' accompagnatore/accompagnatrice di  media  montagna  chi  svolge
professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le
seguenti attivita': 
      a) accompagna gli escursionisti, senza  l'ausilio  di  ramponi,
corda e piccozza, su sentieri, esclusi le  vie  ferrate,  i  sentieri
attrezzati e i ghiacciai; 
      b) fa conoscere ed apprezzare, nel rispetto delle regole  della
sicurezza e della prudenza, il  paesaggio  e  le  bellezze  naturali,
nonche' gli aspetti storici, etnografici e topografici dei luoghi  in
cui si svolgono le escursioni. 
    2. Per l'attivita' professionale di cui al comma  1,  i  seguenti
soggetti non rientrano nell'applicazione della presente legge: 
      a) i  titolari  e  le  titolari  di  esercizi  ricettivi  e  di
affittacamere nonche' i loro familiari e dipendenti, che accompagnano
in gita i propri clienti; 
      b) i titolari e le titolari di  aziende  ed  i  loro  familiari
nell'ambito  dell'attivita'  agrituristica  ai  sensi   della   legge
provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche. 
    3. La Giunta  provinciale  determina  l'ambito  territoriale,  le
condizioni  e  le  modalita'  dell'esercizio  della  professione   di
accompagnatore di media montagna/accompagnatrice di media montagna. 
    4. Le guide alpine e gli  aspiranti/le  aspiranti  guida  possono
svolgere le attivita' di cui al presente articolo.» 
    3. Il comma 2 dell'art. 9 della  legge  provinciale  13  dicembre
1991, n. 33, e' cosi' sostituito: 
    «2.  Le  guide  alpine  che  nel  triennio  di  validita'   della
rispettiva iscrizione nell'albo professionale abbiano  conseguito  il
diploma di istruttore di guida alpina,  rilasciato  a  seguito  della
frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale  delle
guide alpine o dal collegio  provinciale  delle  guide  alpine,  sono
esonerate dall'obbligo di frequenza del corso di aggiornamento.» 
    4. Nel comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale  13  dicembre
1991, n. 33, e' aggiunto il seguente periodo: «Fanno  altresi'  parte
del collegio gli accompagnatori/le accompagnatrici di media  montagna
che esercitano l'attivita' in provincia di Bolzano». 
    5. L'art. 17 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33,  e'
abrogato. 
    6. Nel comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale  13  dicembre
1991, n. 33, dopo le  parole:  «aspiranti  guida»  sono  inserite  le
parole: «e gli accompagnatori di media montagna/  le  accompagnatrici
di media montagna». 
    7. Nel comma 6 dell'art. 21 della legge provinciale  13  dicembre
1991, n. 33, dopo le  parole:  «aspiranti  guida»  sono  inserite  le
parole: «gli accompagnatori di media montagna/ le accompagnatrici  di
media montagna». 
    8. Dopo il comma  6  dell'art.  21  della  legge  provinciale  13
dicembre 1991, n. 33, e' inserito il seguente comma: 
    «6-bis. Chi esercita nell'ambito del  territorio  provinciale  la
professione di cui all'art. 8-ter  senza  il  possesso  dei  relativi
requisiti e' soggetto alla sanzione amministrativa da 600,00  euro  a
1.800,00 euro.»