Art. 4 
 
                  Servizi temporanei e occasionali 
 
    1. Le persone che si spostano per la prima volta in provincia  di
Bolzano da un altro Stato dell'UE per esercitare, in modo  temporaneo
e  occasionale,  le  professioni  di   cui   all'art.   2   informano
anticipatamente,  con  qualsiasi  mezzo   idoneo,   la   Ripartizione
provinciale Turismo, allegando quanto prescritto dalla  normativa  di
recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 7 settembre  2005,  relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche professionali. 
    2. Successive variazioni sono altresi' da comunicare.