Art. 4 Servizi temporanei e occasionali 1. Le persone che si spostano per la prima volta in provincia di Bolzano da un altro Stato dell'UE per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, le professioni di cui all'art. 2 informano anticipatamente, con qualsiasi mezzo idoneo, la Ripartizione provinciale Turismo, allegando quanto prescritto dalla normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. 2. Successive variazioni sono altresi' da comunicare.