Art. 5 Segnalazione certificata di inizio attivita' 1. L'esercizio stabile delle professioni elencate all'art. 2 e' subordinato alla segnalazione certificata di inizio attivita' alla Ripartizione provinciale Turismo da parte delle persone che hanno conseguito l'abilitazione di cui all'art. 6. 2. A coloro che hanno effettuato la segnalazione di cui al comma 1 e' rilasciata la tessera di riconoscimento le cui caratteristiche e modalita' di utilizzo sono determinate dalla Giunta provinciale. 3. I nominativi dei soggetti che hanno presentato la segnalazione di cui al comma 1 sono inseriti in un elenco reso pubblico in via telematica. 4. La cessazione dell'attivita' va comunicata all'ufficio provinciale competente entro 90 giorni e la tessera di riconoscimento va restituita entro lo stesso termine.