Art. 5 
 
            Segnalazione certificata di inizio attivita' 
 
    1. L'esercizio stabile delle professioni elencate all'art.  2  e'
subordinato alla segnalazione certificata di  inizio  attivita'  alla
Ripartizione provinciale Turismo da parte  delle  persone  che  hanno
conseguito l'abilitazione di cui all'art. 6. 
    2. A coloro che hanno effettuato la segnalazione di cui al  comma
1 e' rilasciata la tessera di riconoscimento le cui caratteristiche e
modalita' di utilizzo sono determinate dalla Giunta provinciale. 
    3. I nominativi dei soggetti che hanno presentato la segnalazione
di cui al comma 1 sono inseriti in un elenco  reso  pubblico  in  via
telematica. 
    4.  La  cessazione  dell'attivita'  va   comunicata   all'ufficio
provinciale competente entro 90 giorni e la tessera di riconoscimento
va restituita entro lo stesso termine.