Art. 6 
 
                            Abilitazione 
 
    1. L'abilitazione all'esercizio delle attivita' professionali  di
cui all'art. 2 si  consegue  mediante  il  superamento  di  un  esame
indetto dall'assessore o assessora provinciale competente. 
    2.  La  Giunta  provinciale  disciplina  per   ogni   professione
turistica il  procedimento  per  il  conseguimento  dell'abilitazione
professionale, determinando: 
      a) la composizione, le modalita' di nomina e  il  funzionamento
delle commissioni d'esame; 
      b) i corsi obbligatori di preparazione, le materie e le  lingue
oggetto delle prove d'esame; 
      c) le modalita' di effettuazione e i criteri per la valutazione
delle prove d'esame. 
    3. E' ammesso all'esame di abilitazione chi e'  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana o di un  altro  Stato  dell'UE  oppure
cittadinanza  di  uno  Stato  non  appartenente  all'UE,  se  risulta
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato; 
      b) eta' non inferiore ai 18 anni; 
      c)  non  aver  riportato   condanne   penali   che   comportino
l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio  della  professione,
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 
      d) un titolo di  studio  finale  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado o professionale per le attivita' professionali  di  cui
all'art.  2  oppure  l'attestazione  di  analoghi  titoli  conseguiti
all'estero riconosciuti o dichiarati equipollenti. 
    4.  L'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di   guida
turistica, inoltre,  e'  rilasciata  dalla  Ripartizione  provinciale
Turismo a chi e' in possesso di una laurea in lettere  con  indirizzo
in storia dell'arte o archeologia o di un titolo equipollente,  fatta
salva  la  previa  verifica  delle  conoscenze  linguistiche  e   del
territorio provinciale. 
    5.   L'abilitazione   all'esercizio    della    professione    di
accompagnatore  turistico/accompagnatrice  turistica,   inoltre,   e'
rilasciata  dalla  Ripartizione  provinciale  Turismo  a  chi  e'  in
possesso di una laurea o diploma universitario in materia turistica o
di un titolo equipollente,  fatta  salva  la  previa  verifica  delle
conoscenze specifiche che non sono state oggetto del corso di studi e
facenti  parte  delle  materie  dell'ultimo  esame  di   abilitazione
indetto. 
    6. In sede di prima applicazione della presente legge coloro  che
dimostrano un'esperienza professionale di almeno 5 anni  nel  settore
turismo,  possono  conseguire  l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di  accompagnatore  turistico/accompagnatrice  turistica,
previa  valutazione  dell'esperienza  lavorativa   da   parte   della
Commissione d'esame di cui al comma 2,  che  potra'  anche  prevedere
eventuali   misure   compensative   ai   fini    del    conseguimento
dell'abilitazione. A tale scopo  gli  interessati  devono  presentare
domanda alla Ripartizione provinciale Turismo entro 90  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge.