Art. 6 Abilitazione 1. L'abilitazione all'esercizio delle attivita' professionali di cui all'art. 2 si consegue mediante il superamento di un esame indetto dall'assessore o assessora provinciale competente. 2. La Giunta provinciale disciplina per ogni professione turistica il procedimento per il conseguimento dell'abilitazione professionale, determinando: a) la composizione, le modalita' di nomina e il funzionamento delle commissioni d'esame; b) i corsi obbligatori di preparazione, le materie e le lingue oggetto delle prove d'esame; c) le modalita' di effettuazione e i criteri per la valutazione delle prove d'esame. 3. E' ammesso all'esame di abilitazione chi e' in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'UE oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all'UE, se risulta regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato; b) eta' non inferiore ai 18 anni; c) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) un titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado o professionale per le attivita' professionali di cui all'art. 2 oppure l'attestazione di analoghi titoli conseguiti all'estero riconosciuti o dichiarati equipollenti. 4. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, inoltre, e' rilasciata dalla Ripartizione provinciale Turismo a chi e' in possesso di una laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o archeologia o di un titolo equipollente, fatta salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio provinciale. 5. L'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica, inoltre, e' rilasciata dalla Ripartizione provinciale Turismo a chi e' in possesso di una laurea o diploma universitario in materia turistica o di un titolo equipollente, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche che non sono state oggetto del corso di studi e facenti parte delle materie dell'ultimo esame di abilitazione indetto. 6. In sede di prima applicazione della presente legge coloro che dimostrano un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore turismo, possono conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica, previa valutazione dell'esperienza lavorativa da parte della Commissione d'esame di cui al comma 2, che potra' anche prevedere eventuali misure compensative ai fini del conseguimento dell'abilitazione. A tale scopo gli interessati devono presentare domanda alla Ripartizione provinciale Turismo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.