Art. 7 
 
                               Esoneri 
 
    1.  E'  esonerato  dall'obbligo   di   possedere   l'abilitazione
professionale e di presentare la segnalazione certificata  di  inizio
attivita': 
      a) chi, in qualita' di socio di associazioni ed  organizzazioni
operanti senza scopi di lucro  con  finalita'  ricreative,  sportive,
culturali, religiose o sociali, svolge non professionalmente e  senza
compenso le attivita' di cui alla presente  legge  esclusivamente  in
favore  dei  soci  o   degli   appartenenti   alle   associazioni   o
organizzazioni stesse, nell'osservanza  delle  norme  provinciali  in
materia di agenzie di viaggio e turismo; 
      b) chi svolge, in qualita' di  titolare,  direttore  tecnico  o
dipendente di agenzia di viaggio e turismo, attivita' di  accoglienza
e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di  mezzi
di trasporto, aeroporti e porti; 
      c) chi svolge le attivita' di  cui  alla  presente  legge  alle
dipendenze  di  amministrazioni  pubbliche  con  rapporto  di  lavoro
subordinato, allorche' tali  attivita'  siano  direttamente  rese  in
favore delle stesse amministrazioni; 
      d)  chi,  in  qualita'  di  dipendente   delle   organizzazioni
turistiche di cui alla legge provinciale 18 agosto  1992,  n.  33,  e
successive  modifiche,  e  dell'Agenzia   «Alto   Adige   Marketing»,
accompagna ospiti nelle  visite  delle  localita'  site  nel  proprio
territorio di competenza; 
      e) chi accompagna persone in pullman in gite in Alto Adige, con
punti di partenza e arrivo in Alto Adige.