Art. 7 Esoneri 1. E' esonerato dall'obbligo di possedere l'abilitazione professionale e di presentare la segnalazione certificata di inizio attivita': a) chi, in qualita' di socio di associazioni ed organizzazioni operanti senza scopi di lucro con finalita' ricreative, sportive, culturali, religiose o sociali, svolge non professionalmente e senza compenso le attivita' di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci o degli appartenenti alle associazioni o organizzazioni stesse, nell'osservanza delle norme provinciali in materia di agenzie di viaggio e turismo; b) chi svolge, in qualita' di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggio e turismo, attivita' di accoglienza e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti; c) chi svolge le attivita' di cui alla presente legge alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorche' tali attivita' siano direttamente rese in favore delle stesse amministrazioni; d) chi, in qualita' di dipendente delle organizzazioni turistiche di cui alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, e dell'Agenzia «Alto Adige Marketing», accompagna ospiti nelle visite delle localita' site nel proprio territorio di competenza; e) chi accompagna persone in pullman in gite in Alto Adige, con punti di partenza e arrivo in Alto Adige.