(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 14 novembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia favorisce la conoscenza e la frequentazione a scopo turistico, ricreativo, culturale e sportivo dell'ambiente alpino nel rispetto della natura e del paesaggio montano, della cultura e delle tradizioni alpine. 2. A tal fine la presente legge: a) istituisce l'elenco delle strutture alpine regionali e ne disciplina la formazione e l'aggiornamento; b) promuove e sostiene attivita' e interventi di manutenzione delle strutture alpine regionali; c) disciplina la segnaletica delle strutture alpine regionali; d) promuove la realizzazione e l'aggiornamento di una cartografia regionale delle strutture alpine regionali. 3. In conformita' a quanto previsto dagli articoli 2 e 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club Alpino Italiano), e fermo restando quanto previsto dagli articoli i e 2 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attivita' del Club Alpino Italiano in Friuli-Venezia Giulia), la presente legge regola i rapporti con il Club Alpino Italiano nel Friuli-Venezia Giulia. 4. La presente legge istituisce, altresi', il comitato per le strutture alpine regionali e regola i rapporti con i soggetti pubblici e privati per la manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell'elenco.