Art. 10 
 
   Programma per la manutenzione delle strutture alpine regionali 
 
    1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente  in
materia di turismo, approva annualmente il programma regionale  delle
attivita' e degli interventi  per  la  manutenzione  delle  strutture
alpine regionali  classificate  nell'elenco,  di  seguito  denominato
programma. 
    2.  Il  programma  e'  predisposto  dalla   struttura   regionale
competente in materia di turismo sulla base degli interventi e  delle
attivita' proposte dal comitato. 
    3.  Condizioni  per  l'ammissibilita'  dell'intervento  sono   la
classificazione della  struttura  alpina  regionale  nell'elenco,  la
proprieta' del bene o la disponibilita' almeno decennale  al  momento
della  concessione  a  qualsiasi  titolo  dell'immobile  in  capo  al
beneficiario compreso il consenso scritto del proprietario del fondo,
l'impegno del beneficiario al momento della concessione  a  mantenere
il vincolo di destinazione di cui all'art. 32 della  legge  regionale
20  marzo  2000,  n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di  accesso),  salvo  quanto
disposto dall'art. 84 della legge regionale  23  aprile  2007,  n.  9
(Norme in materia di risorse forestali). 
    4. Possono presentare domanda di contributo per l'attuazione  del
programma, previa apposita istanza, il CAI - FVG, gli enti locali e i
privati, compreso il collegio guide alpine del Friuli-Venezia Giulia. 
    5. Qualora il proprietario  del  fondo  non  sia  rintracciabile,
ovvero qualora si ravvisino condizioni di necessita'  e  la  relativa
domanda non sia stata presentata nei termini, il regolamento  di  cui
all'articolo il, comma 1, lettera d), puo'  disporre  condizioni  per
l'ammissibilita' dell'intervento in  deroga  a  quanto  disposto  dal
comma 3. 
    6. Il programma individua i lavori di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria  dei  sentieri  alpini,  delle  strutture  di  ricovero
alpino, le necessita' di arredi, attrezzature, macchinari,  strumenti
e impianti di particolare rilievo finanziario e funzionale, nonche' i
nuovi  tracciati  o  le  nuove  strutture  di  ricovero   alpino   da
realizzare, tenuto conto delle seguenti priorita': 
      a) la messa in  sicurezza  delle  strutture  alpine  regionali,
compresa l'attivita' di attrezzaggio e verifica di  agibilita'  delle
vie ferrate; 
      b) il  potenziamento  e  lo  sviluppo  delle  strutture  alpine
regionali in considerazione di altre iniziative che gia' insistono su
un medesimo territorio; 
      c) il  potenziamento  e  lo  sviluppo  delle  strutture  alpine
regionali specie se connesse a reti interregionali e internazionali o
se realizzate con il concorso dell'amministrazione regionale; 
      d) la realizzazione  di  impianti,  di  strutture  e  di  opere
complementari   o   comunque   necessarie    al    funzionamento    o
all'adeguamento normativo; 
      e) l'approvvigionamento energetico con fonti alternative  nelle
strutture di ricovero. 
    7. Il programma individua, altresi', l'entita' dei contributi, le
soglie  e  le  misure  di  finanziamento  di  ciascun  intervento  in
relazione a quanto previsto dal comma 9. 
    8. Sono esclusi dal programma gli interventi che riguardano ponti
con luce superiore a cinque metri, brillamenti, opere  di  protezione
contro pericoli naturali e gli interventi sui sentieri alpini su  cui
transitano veicoli a motore o che sono fruibili durante  la  stagione
invernale per escursioni con la neve. 
    9. L'amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  sostenere  le
spese per l'attuazione del programma e a trasferire ai beneficiari le
risorse necessarie per la realizzazione degli interventi  individuati
nel programma, nella misura massima del  100  per  cento  di  ciascun
intervento e, comunque, nei limiti e alle  condizioni  stabilite  nel
programma e in  funzione  delle  risorse  a  tal  fine  iscritte  nel
bilancio regionale. 
    10. Per la manutenzione dei sentieri alpini che fungono anche  da
viabilita' forestale o da viabilita' agricola, ancorche' classificati
nell'elenco, valgono le discipline di settore.