Art. 10 Programma per la manutenzione delle strutture alpine regionali 1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di turismo, approva annualmente il programma regionale delle attivita' e degli interventi per la manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell'elenco, di seguito denominato programma. 2. Il programma e' predisposto dalla struttura regionale competente in materia di turismo sulla base degli interventi e delle attivita' proposte dal comitato. 3. Condizioni per l'ammissibilita' dell'intervento sono la classificazione della struttura alpina regionale nell'elenco, la proprieta' del bene o la disponibilita' almeno decennale al momento della concessione a qualsiasi titolo dell'immobile in capo al beneficiario compreso il consenso scritto del proprietario del fondo, l'impegno del beneficiario al momento della concessione a mantenere il vincolo di destinazione di cui all'art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), salvo quanto disposto dall'art. 84 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). 4. Possono presentare domanda di contributo per l'attuazione del programma, previa apposita istanza, il CAI - FVG, gli enti locali e i privati, compreso il collegio guide alpine del Friuli-Venezia Giulia. 5. Qualora il proprietario del fondo non sia rintracciabile, ovvero qualora si ravvisino condizioni di necessita' e la relativa domanda non sia stata presentata nei termini, il regolamento di cui all'articolo il, comma 1, lettera d), puo' disporre condizioni per l'ammissibilita' dell'intervento in deroga a quanto disposto dal comma 3. 6. Il programma individua i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri alpini, delle strutture di ricovero alpino, le necessita' di arredi, attrezzature, macchinari, strumenti e impianti di particolare rilievo finanziario e funzionale, nonche' i nuovi tracciati o le nuove strutture di ricovero alpino da realizzare, tenuto conto delle seguenti priorita': a) la messa in sicurezza delle strutture alpine regionali, compresa l'attivita' di attrezzaggio e verifica di agibilita' delle vie ferrate; b) il potenziamento e lo sviluppo delle strutture alpine regionali in considerazione di altre iniziative che gia' insistono su un medesimo territorio; c) il potenziamento e lo sviluppo delle strutture alpine regionali specie se connesse a reti interregionali e internazionali o se realizzate con il concorso dell'amministrazione regionale; d) la realizzazione di impianti, di strutture e di opere complementari o comunque necessarie al funzionamento o all'adeguamento normativo; e) l'approvvigionamento energetico con fonti alternative nelle strutture di ricovero. 7. Il programma individua, altresi', l'entita' dei contributi, le soglie e le misure di finanziamento di ciascun intervento in relazione a quanto previsto dal comma 9. 8. Sono esclusi dal programma gli interventi che riguardano ponti con luce superiore a cinque metri, brillamenti, opere di protezione contro pericoli naturali e gli interventi sui sentieri alpini su cui transitano veicoli a motore o che sono fruibili durante la stagione invernale per escursioni con la neve. 9. L'amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese per l'attuazione del programma e a trasferire ai beneficiari le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi individuati nel programma, nella misura massima del 100 per cento di ciascun intervento e, comunque, nei limiti e alle condizioni stabilite nel programma e in funzione delle risorse a tal fine iscritte nel bilancio regionale. 10. Per la manutenzione dei sentieri alpini che fungono anche da viabilita' forestale o da viabilita' agricola, ancorche' classificati nell'elenco, valgono le discipline di settore.