Art. 11 
 
                      Regolamenti di esecuzione 
 
    1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente  in
materia di turismo, sentito il comitato, con regolamento, disciplina: 
      a)  le  modalita',  i   criteri   e   le   procedure   per   la
classificazione nell'elenco delle strutture alpine regionali; 
      b)  i  criteri  e  le   modalita'   per   la   redazione,   per
l'approvazione, per l'aggiornamento e per la stampa della cartografia
di cui all'art. 5; 
      c) le caratteristiche tecniche e grafiche cui deve  uniformarsi
il marchio di  riconoscimento  delle  strutture  alpine  regionali  e
quelle cui  deve  uniformarsi  la  segnaletica  dei  sentieri  alpini
regionali classificati nell'elenco  tenuto  conto  della  segnaletica
attuata dal CAI - FVG e della  segnaletica  di  percorsi  tematici  o
storici gia' esistenti, nonche' le modalita'  e  i  termini  entro  i
quali procedere all'installazione e all'adeguamento della segnaletica
esistente; 
      d) i criteri e le modalita' per la redazione, l'approvazione  e
l'aggiornamento  del  programma  di  cui  all'art.  10,  comprese  le
procedure per  la  presentazione  delle  domande  di  contributo,  di
assegnazione   e   di   liquidazione   dello   stesso,   nonche'   di
rendicontazione degli interventi; 
      e) le modalita' di funzionamento del comitato.