Art. 11 Regolamenti di esecuzione 1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di turismo, sentito il comitato, con regolamento, disciplina: a) le modalita', i criteri e le procedure per la classificazione nell'elenco delle strutture alpine regionali; b) i criteri e le modalita' per la redazione, per l'approvazione, per l'aggiornamento e per la stampa della cartografia di cui all'art. 5; c) le caratteristiche tecniche e grafiche cui deve uniformarsi il marchio di riconoscimento delle strutture alpine regionali e quelle cui deve uniformarsi la segnaletica dei sentieri alpini regionali classificati nell'elenco tenuto conto della segnaletica attuata dal CAI - FVG e della segnaletica di percorsi tematici o storici gia' esistenti, nonche' le modalita' e i termini entro i quali procedere all'installazione e all'adeguamento della segnaletica esistente; d) i criteri e le modalita' per la redazione, l'approvazione e l'aggiornamento del programma di cui all'art. 10, comprese le procedure per la presentazione delle domande di contributo, di assegnazione e di liquidazione dello stesso, nonche' di rendicontazione degli interventi; e) le modalita' di funzionamento del comitato.