Art. 12 Norme generali di comportamento 1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e forestali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, sui sentieri alpini classificati nell'elenco, e' fatto divieto di: a) rimuovere, danneggiare e distruggere la segnaletica e i cartelli espositivi posti lungo i percorsi; b) danneggiare le strutture alpine, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere; c) danneggiare, alterare o chiudere al transito tratti dei percorsi, fatto salvo che per garantire la pubblica incolumita'.