Art. 12 
 
                   Norme generali di comportamento 
 
    1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa in materia
di tutela dei beni ambientali, naturali e forestali e dei regolamenti
di fruizione  delle  aree  naturali  protette,  sui  sentieri  alpini
classificati nell'elenco, e' fatto divieto di: 
      a) rimuovere, danneggiare e  distruggere  la  segnaletica  e  i
cartelli espositivi posti lungo i percorsi; 
      b) danneggiare le strutture alpine, le attrezzature delle  aree
di sosta e gli elementi di arredo in genere; 
      c) danneggiare, alterare o  chiudere  al  transito  tratti  dei
percorsi, fatto salvo che per garantire la pubblica incolumita'.