Art. 13 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
    1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma  1,
lettera a), e' punita con una sanzione amministrativa  pecuniaria  da
100 euro a 600 euro. 
    2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma  1,
lettera b), e' punita con una sanzione amministrativa  pecuniaria  da
100 euro a 1.000 euro. 
    3. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma  1,
lettera c), e' punita con una sanzione amministrativa da 100  euro  a
1.000 euro. 
    4. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di  cui
ai commi 1, 2 e 3 si provvede secondo  le  modalita'  previste  dalla
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle
sanzioni amministrative regionali). 
    5. All'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  provvede  il
direttore del servizio del Corpo Forestale regionale. 
    6. La tipologia e l'entita' della sanzione e' stabilita  in  base
alla gravita' dell'infrazione, desunta dalla  natura,  dalla  specie,
dai mezzi, dal tempo e dalle modalita' dell'azione; dall'entita'  del
danno effettivamente cagionato; dalla possibilita'  e  dall'efficacia
dei  ripristini  effettivamente  conseguibili;  dall'eventualita'  di
altre forme praticabili di riduzione o compensazione  del  danno.  In
ogni caso si' applica la sanzione  accessoria  del  ripristino  dello
stato dei luoghi. 
    7. Qualora vi  siano  sovrapposizioni  tra  le  aree  in  cui  si
sviluppano le strutture alpine regionali e le aree  parco  ovvero  le
aree naturali protette e sia  commessa  la  violazione  di  identiche
disposizioni poste  a  tutela  dalla  legge  regionale  n.  9/2007  e
dall'art. 13 della legge regionale  14  giugno  2007,  n.  14  (Legge
comunitaria 2006), si applicano unicamente le  sanzioni  disciplinate
in queste ultime. 
    8. Gli  importi  versati  ai  sensi  di  commi  1,  2  e  3  sono
finalizzati   all'esclusivo   finanziamento   delle   attivita'    di
manutenzione delle strutture alpine regionali.