Art. 14 
 
                          Norme transitorie 
 
    1.  Per  assicurare  la  continuita'  del   finanziamento   degli
interventi di manutenzione delle vie ferrate e dei rifugi e  bivacchi
del CAI - FVG, fino alla entrata in vigore  del  regolamento  di  cui
all'art.   11,   comma   lettera   d),   e   all'approvazione   della
classificazione di cui all'art. 9, comma 2, lettera  a),  continua  a
trovare applicazione l'art. 8, commi 86, 87, 88  e  89,  della  legge
regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000). 
    2.  Per  assicurare  la  continuita'  del   finanziamento   degli
interventi   di   ricostruzione,   ammodernamento,   ampliamento    e
arredamento di rifugi e bivacchi alpini, fino alla entrata in  vigore
del  regolamento  di  cui  all'art.  11,  comma  1,  lettera  d),   e
all'approvazione della classificazione di cui all'art.  9,  comma  2,
lettera a), continua a trovare applicazione il decreto del Presidente
della Regione  i  dicembre  2009,  n.  332  (Regolamento  recante  la
disciplina degli ambiti di intervento e delle priorita', nonche'  dei
criteri e delle modalita'  per  la  concessione  e  l'erogazione  dei
contributi per infrastrutture turistiche di cui  all'art.  161  della
legge regionale 16 gennaio 2002,  n.  2  -  Disciplina  organica  del
turismo).