Art. 14 Norme transitorie 1. Per assicurare la continuita' del finanziamento degli interventi di manutenzione delle vie ferrate e dei rifugi e bivacchi del CAI - FVG, fino alla entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 11, comma lettera d), e all'approvazione della classificazione di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), continua a trovare applicazione l'art. 8, commi 86, 87, 88 e 89, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000). 2. Per assicurare la continuita' del finanziamento degli interventi di ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, fino alla entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 11, comma 1, lettera d), e all'approvazione della classificazione di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Regione i dicembre 2009, n. 332 (Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorita', nonche' dei criteri e delle modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche di cui all'art. 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - Disciplina organica del turismo).