Art. 15 
 
                          Norme finanziarie 
 
    1. Per le finalita' previste dall'art. 4, comma 4, e' autorizzata
la spesa di 144.000 euro per l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di
bilancio 1.5.1.1030 di nuova istituzione nello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per  gli  anni  2012-2014,  alla
finalita' 1, funzione  5,  con  la  denominazione  «Infrastrutture  a
servizio delle imprese - spese correnti» e al capitolo 6240 di  nuova
istituzione nel medesimo stato di  previsione  con  la  denominazione
«Finanziamento al  CAI  -  FVG  per  la  realizzazione  e  la  tenuta
dell'elenco delle strutture alpine regionali». 
    2. Per le finalita' di cui all'art. 5, comma 2, e' autorizzata la
spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unita' di bilancio
3.1.1.1057 e del capitolo 6241 di nuova istituzione  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  2012  -
2014 con  la  denominazione  «Oneri  per  la  predisposizione  e  per
l'aggiornamento della cartografia regionale  delle  strutture  alpine
regionali iscritte nell'elenco». 
    3. Per le finalita' di cui all'art. 7, comma 6, e' autorizzata la
spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio
1.5.1.1030 e del capitolo 6242 di nuova istituzione  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per  gli  anni  2012-
2014, con la denominazione «Contributi al CAI - FVG  per  l'acquisto,
l'apposizione e la manutenzione  della  segnaletica  delle  strutture
alpine regionali classificate nell'elenco». 
    4. Per le finalita' di cui all'art. 10,  comma  9,  relativamente
alla manutenzione ordinaria, e' autorizzata la  spesa  di  118.703,62
euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di  bilancio  1.5.1.1030  e
del capitolo 6243 di nuova  istituzione  nello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014, con la
denominazione  «Oneri  per  l'attuazione   del   Programma   per   la
manutenzione  delle  strutture  alpine   regionali   -   manutenzione
ordinaria». 
    5.  Per  le  finalita'  di  cui   all'articolo   lo,   comma   9,
relativamente alla  manutenzione  straordinaria,  e'  autorizzata  la
spesa  complessiva  di  162.592,76  euro  suddivisa  in  ragione   di
81.296,38  euro  per  ciascuno  degli  anni  2013  e  2014  a  carico
dell'unita' di bilancio 1.5.2.1030  e  del  capitolo  6244  di  nuova
istituzione nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2012 - 2014, con la denominazione «Oneri per
l'attuazione del programma per la manutenzione delle strutture alpine
regionali - manutenzione straordinaria». 
    6. Le entrate  derivanti  dall'applicazione  di  quanto  disposto
dall'art. 13  sono  accertate  e  riscosse  nell'unita'  di  bilancio
3.2.121  dello  stato  di  previsione   dell'entrata   del   bilancio
pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l'anno  2012,
con riferimento al capitolo 1266 di nuova istituzione  «per  memoria»
con  la  denominazione  «Proventi   delle   sanzioni   amministrative
pecuniarie comminate per la violazione delle norme  di  comportamento
sulle strutture alpine regionali». 
    7. Alla  copertura  dell'onere  complessivo  di  485.296,38  euro
suddiviso in ragione di 354.000 euro per l'anno 2013 e di  131.296,38
euro per l'anno 2014 derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte
dai commi da 1 a 5, si provvede mediante storno dalle seguenti unita'
di bilancio e capitoli per gli importi e le annualita'  a  fianco  di
ciascuno indicati: 
      a) unita' di bilancio 5.1.1.1087 capitolo 6105 -  144.000  euro
per l'anno 2013; 
      b) unita' di bilancio 1.3.1.5037  capitolo  9187  -  128.703,62
euro per l'anno 2013 e 50.000 euro per l'anno 2014; 
      c) unita' di bilancia 5.1.2.1090 capitolo 1043 - 81.296,38 euro
per ciascuno degli anni 2013 e 2014.