Art. 2 Definizione delle strutture alpine regionali 1. Ai fini della presente legge sono strutture alpine regionali i sentieri alpini e le strutture di ricovero alpino. 2. Per sentieri alpini si intendono i sentieri per l'utilizzo prevalentemente pedonale con fondo naturale, tracciato per l'effetto del passaggio di pedoni o di animali, appositamente segnalati che, ubicati al di fuori dei centri urbani, consentono la visita e l'esplorazione degli ambienti naturali alpini anche antropizzati per fini turistici, ricreativi, culturali e sportivi. I sentieri alpini si distinguono in: a) sentieri escursionistici, ovvero sentieri privi di difficolta' tecniche che consentono un agevole movimento in zone di montagna, anche di fondovalle, realizzati per scopi agro-silvo-pastorali, militari, religiosi, storici, tematici o che conducono a strutture di ricovero alpino o di collegamento tra valli; b) sentieri alpinistici, ovvero i percorsi che si sviluppano in zone impervie e conducono a strutture di ricovero alpino e localita' di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale; c) sentieri attrezzati, ovvero i percorsi che consentono il passaggio in zona di montagna medio alta la cui percorribilita' e' parzialmente agevolata attraverso idonee opere artificiali; d) vie ferrate, ovvero i percorsi su pareti rocciose o su aree di cresta e cenge o comunque impervie la cui percorribilita' e' facilitata dall'installazione di attrezzature fisse, comprese le pareti attrezzate. 3. Per strutture di ricovero alpino si intendono i rifugi alpini, i rifugi escursionistici e i bivacchi cosi' come definiti dall'art. 73 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).