Art. 2 
 
            Definizione delle strutture alpine regionali 
 
    1. Ai fini della presente legge sono strutture alpine regionali i
sentieri alpini e le strutture di ricovero alpino. 
    2. Per sentieri alpini si intendono  i  sentieri  per  l'utilizzo
prevalentemente pedonale con fondo naturale, tracciato per  l'effetto
del passaggio di pedoni o di animali,  appositamente  segnalati  che,
ubicati al di  fuori  dei  centri  urbani,  consentono  la  visita  e
l'esplorazione degli ambienti naturali alpini anche antropizzati  per
fini turistici, ricreativi, culturali e sportivi. I  sentieri  alpini
si distinguono in: 
      a)  sentieri  escursionistici,   ovvero   sentieri   privi   di
difficolta' tecniche che consentono un agevole movimento in  zone  di
montagna,    anche    di    fondovalle,    realizzati    per    scopi
agro-silvo-pastorali, militari, religiosi, storici,  tematici  o  che
conducono a strutture di ricovero alpino o di collegamento tra valli; 
      b) sentieri alpinistici, ovvero i percorsi che si sviluppano in
zone impervie e conducono a strutture di ricovero alpino e  localita'
di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale; 
      c) sentieri attrezzati, ovvero i  percorsi  che  consentono  il
passaggio in zona di montagna medio alta la  cui  percorribilita'  e'
parzialmente agevolata attraverso idonee opere artificiali; 
      d) vie ferrate, ovvero i percorsi su pareti rocciose o su  aree
di cresta e cenge o  comunque  impervie  la  cui  percorribilita'  e'
facilitata dall'installazione  di  attrezzature  fisse,  comprese  le
pareti attrezzate. 
    3. Per strutture di ricovero alpino si intendono i rifugi alpini,
i rifugi escursionistici e i bivacchi cosi' come  definiti  dall'art.
73 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2  (Disciplina  organica
del turismo).