Art. 3 
 
      Ruolo del Club Alpino Italiano nel Friuli-Venezia Giulia 
 
    1. Il Club Alpino Italiano nel Friuli-Venezia Giulia provvede,  a
norma dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n.  91/1963,
nell'ambito delle facolta' previste dallo statuto e con le  modalita'
ivi stabilite, alla realizzazione, alla manutenzione e alla  gestione
dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprieta' del  Club
Alpino Italiano e delle singole  sezioni,  nonche'  al  tracciamento,
alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri,  opere  alpine  e
attrezzature alpinistiche. 
    2. Per il conseguimento delle  finalita'  della  presente  legge,
anche in relazione ai compiti attribuiti al Club Alpino Italiano  dal
comma 1, la Regione  stipula  con  il  raggruppamento  regionale  del
Friuli-Venezia Giulia del Club Alpino Italiano, in seguito denominato
CAI - FVG, una convenzione, non onerosa, della durata di cinque anni,
che disciplina: 
      a) la tenuta dell'elenco delle strutture  alpine  regionali  di
cui all'art. 4; 
      b)  la  manutenzione  delle  strutture  alpine   regionali   di
competenza del CAI - FVG classificate nell'elenco; 
      c)  l'acquisto,   l'apposizione   e   la   manutenzione   della
segnaletica   delle   strutture   alpine    regionali    classificate
nell'elenco, con l'eccezione della  segnaletica  lungo  la  parte  di
sentiero che ricade in aree parco o in aree naturali protette; 
      d) il controllo  annuale  sullo  stato  di  manutenzione  delle
strutture  alpine  regionali   classificate   nell'elenco   e   sulla
segnaletica   delle   strutture   alpine   medesime,   compresa    la
registrazione  di  eventuali  danni;  di  tale  controllo   e'   data
comunicazione al comitato per le strutture alpine  regionali  di  cui
all'art. 9 e all'amministrazione regionale.