Art. 5 Cartografia regionale delle strutture alpine classificate nell'elenco 1. La Regione, in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico), predispone una cartografia regionale delle strutture alpine regionali classificate nell'elenco per la consultazione anche sul sito internet della Regione e su ogni altro strumento digitale ritenuto utile. 2. L'amministrazione regionale e' autorizzata ad assumere la spesa per la redazione e per l'aggiornamento della cartografia di cui al comma 1, nonche' per la sua successiva riproduzione e stampa.