Art. 5 
 
Cartografia regionale delle strutture alpine classificate nell'elenco 
 
    1. La  Regione,  in  armonia  con  quanto  disposto  dalla  legge
regionale 27  dicembre  1991,  n.  63  (Disposizioni  in  materia  di
cartografia  regionale  e   di   sistema   informativo   territoriale
cartografico), predispone una cartografia regionale  delle  strutture
alpine regionali classificate nell'elenco per la consultazione  anche
sul sito internet della Regione e su ogni  altro  strumento  digitale
ritenuto utile. 
    2. L'amministrazione regionale  e'  autorizzata  ad  assumere  la
spesa per la redazione e per l'aggiornamento della cartografia di cui
al comma 1, nonche' per la sua successiva riproduzione e stampa.