Art. 6 Classificazione delle strutture alpine regionali 1. I sentieri alpini regionali sono classificati nell'elenco con le seguenti informazioni minime: a) il numero del sentiero, la sua eventuale denominazione e la specifica di sentiero escursionistico, alpinistico, attrezzato o via ferrata, di cui all'art. 2, comma 2; b) una breve descrizione dell'itinerario, delle eventuali peculiarita' storiche, culturali, naturali, geologiche; c) i comuni interessati dal tracciato e i riferimenti cartografici; d) la localita' di inizio e di termine del sentiero e le localita' che si trovano lungo il percorso, nonche' gli snodi e le relative quote; e) i tempi di percorrenza in entrambi i sensi di marcia, le caratteristiche e le difficolta' del tracciato; f) la presenza e il numero delle eventuali aree attrezzate per la sosta, punti di tappa, punti di ristoro e di pernottamento e di documentazione lungo il sentiero; g) gli eventuali impianti fissi di sicurezza o di progressione esistenti. 2. La classificazione dei sentieri alpini regionali che insistono in aree protette e' effettuata in conformita' alla regolamentazione contenuta nei piani di conservazione e sviluppo e nei regolamenti di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), o in conformita' di norme e atti di pianificazione e regolamentazione specifici o successivi alla legge regionale n. 42/1996. 3. Sono classificati nell'elenco esclusivamente i sentieri alpini in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti impegnati a provvedere al controllo e alla manutenzione; l'iscrizione nell'elenco e l'esercizio della attivita' di controllo e di manutenzione non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell'ambiente alpino. 4. Le strutture di ricovero alpino sono classificate nell'elenco con le seguenti informazioni minime: a) la localita', le modalita' di accesso e la specifica di rifugio alpino, di rifugio escursionistico o di bivacco, di cui all'art. 2, comma 3; b) le caratteristiche strutturali e i servizi offerti; c) una breve descrizione delle peculiarita', della storia e delle caratteristiche della struttura. 5. L'elenco puo', altresi', recare l'indicazione, in un'apposita sezione, dei percorsi che in tutto o in parte sono aperti al turismo equestre o che sono transitabili con la bicicletta.