Art. 6 
 
          Classificazione delle strutture alpine regionali 
 
    1. I sentieri alpini regionali sono classificati nell'elenco  con
le seguenti informazioni minime: 
      a) il numero del sentiero, la sua eventuale denominazione e  la
specifica di sentiero escursionistico, alpinistico, attrezzato o  via
ferrata, di cui all'art. 2, comma 2; 
      b)  una  breve  descrizione  dell'itinerario,  delle  eventuali
peculiarita' storiche, culturali, naturali, geologiche; 
      c)  i  comuni  interessati  dal  tracciato  e   i   riferimenti
cartografici; 
      d) la localita' di inizio  e  di  termine  del  sentiero  e  le
localita' che si trovano lungo il percorso, nonche' gli  snodi  e  le
relative quote; 
      e) i tempi di percorrenza in entrambi i  sensi  di  marcia,  le
caratteristiche e le difficolta' del tracciato; 
      f) la presenza e il numero delle eventuali aree attrezzate  per
la sosta, punti di tappa, punti di ristoro e di  pernottamento  e  di
documentazione lungo il sentiero; 
      g) gli eventuali impianti fissi di sicurezza o di  progressione
esistenti. 
    2. La classificazione dei sentieri alpini regionali che insistono
in aree protette e' effettuata in conformita'  alla  regolamentazione
contenuta nei piani di conservazione e sviluppo e nei regolamenti  di
cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme  in  materia
di parchi e riserve naturali regionali), o in conformita' di norme  e
atti di pianificazione e regolamentazione specifici o successivi alla
legge regionale n. 42/1996. 
    3. Sono classificati nell'elenco esclusivamente i sentieri alpini
in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti  impegnati  a
provvedere al controllo e alla manutenzione; l'iscrizione nell'elenco
e l'esercizio della attivita' di  controllo  e  di  manutenzione  non
escludono i rischi connessi alla frequentazione dell'ambiente alpino. 
    4. Le strutture di ricovero alpino sono classificate  nell'elenco
con le seguenti informazioni minime: 
      a) la localita', le modalita' di  accesso  e  la  specifica  di
rifugio alpino, di rifugio  escursionistico  o  di  bivacco,  di  cui
all'art. 2, comma 3; 
      b) le caratteristiche strutturali e i servizi offerti; 
      c) una breve descrizione delle  peculiarita',  della  storia  e
delle caratteristiche della struttura. 
    5. L'elenco puo', altresi', recare l'indicazione, in  un'apposita
sezione, dei percorsi che in tutto o in parte sono aperti al  turismo
equestre o che sono transitabili con la bicicletta.