Art. 7 
 
            Segnaletica delle strutture alpine regionali 
 
    1. I sentieri  alpini  regionali  classificati  nell'elenco  sono
segnalati lungo il tracciato da apposita e uniforme  segnaletica  che
fornisce: 
      a) le indicazioni per percorrere in sicurezza i sentieri alpini
attraverso informazioni di direzione; 
      b) le informazioni sulle caratteristiche ambientali, storiche e
culturali del territorio dove  e'  localizzato  il  sentiero  alpino,
nonche' i punti tappa, le aree attrezzate per la sosta e le strutture
di ricovero alpino che si trovano lungo il sentiero; 
      c) le indicazioni di pericolo e di prescrizione. 
    2. La  segnaletica  e'  realizzata  con  indicatori,  segnali  di
conferma, segnavia, simboli, cartelli e pannelli  informativi  ed  e'
apposta su elementi naturali, quali pietre, rocce,  alberi,  supporti
in materiale vario. 
    3. La segnaletica e' predisposta oltre  che  in  lingua  italiana
anche in una o piu' delle lingue minoritarie normalmente parlate  sul
territorio in cui si sviluppa il sentiero in conformita' alla vigente
disciplina di tutela delle lingue minoritarie; al fine  di  agevolare
la   fruibilita'   turistica   delle   strutture   alpine   regionali
classificate  nell'elenco,  la  segnaletica  puo',  altresi',  essere
predisposta in altre lingue comunitarie. 
    4. All'inizio del sentiero alpino classificato nell'elenco e  nei
punti di incrocio con la viabilita' ordinaria e' posto  di  norma  un
cartello che indica che il sentiero alpino e' utilizzabile  dai  soli
pedoni.  s.  La  segnaletica   delle   strutture   alpine   regionali
classificate nell'elenco collocata nei parchi e nelle  aree  naturali
protette si integra con quella attuata dagli Enti parco. 
    6.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata   a   concedere
contributi  al  CAI  -  FVG  per  l'acquisto,  l'apposizione   e   la
manutenzione  della  segnaletica  delle  strutture  alpine  regionali
classificate nell'elenco  sulla  base  della  pianificazione  di  cui
all'art. 9, comma 2, lettera e). 
    7. Gli eventuali danni alla  segnaletica  e  ai  sentieri  alpini
regionali registrati dal CAI - FVG a seguito  dei  controlli  di  cui
all'art.  3,  comma  2,  lettera   d),   qualora   compromettano   la
percorribilita' dei sentieri alpini  medesimi,  sono  pubblicati  sul
sito internet della Regione.