Art. 7 Segnaletica delle strutture alpine regionali 1. I sentieri alpini regionali classificati nell'elenco sono segnalati lungo il tracciato da apposita e uniforme segnaletica che fornisce: a) le indicazioni per percorrere in sicurezza i sentieri alpini attraverso informazioni di direzione; b) le informazioni sulle caratteristiche ambientali, storiche e culturali del territorio dove e' localizzato il sentiero alpino, nonche' i punti tappa, le aree attrezzate per la sosta e le strutture di ricovero alpino che si trovano lungo il sentiero; c) le indicazioni di pericolo e di prescrizione. 2. La segnaletica e' realizzata con indicatori, segnali di conferma, segnavia, simboli, cartelli e pannelli informativi ed e' apposta su elementi naturali, quali pietre, rocce, alberi, supporti in materiale vario. 3. La segnaletica e' predisposta oltre che in lingua italiana anche in una o piu' delle lingue minoritarie normalmente parlate sul territorio in cui si sviluppa il sentiero in conformita' alla vigente disciplina di tutela delle lingue minoritarie; al fine di agevolare la fruibilita' turistica delle strutture alpine regionali classificate nell'elenco, la segnaletica puo', altresi', essere predisposta in altre lingue comunitarie. 4. All'inizio del sentiero alpino classificato nell'elenco e nei punti di incrocio con la viabilita' ordinaria e' posto di norma un cartello che indica che il sentiero alpino e' utilizzabile dai soli pedoni. s. La segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell'elenco collocata nei parchi e nelle aree naturali protette si integra con quella attuata dagli Enti parco. 6. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi al CAI - FVG per l'acquisto, l'apposizione e la manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell'elenco sulla base della pianificazione di cui all'art. 9, comma 2, lettera e). 7. Gli eventuali danni alla segnaletica e ai sentieri alpini regionali registrati dal CAI - FVG a seguito dei controlli di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), qualora compromettano la percorribilita' dei sentieri alpini medesimi, sono pubblicati sul sito internet della Regione.