Art. 8 
 
                  Nuove strutture alpine regionali 
 
    1. La realizzazione di nuovi sentieri alpini, di nuove  strutture
di ricovero alpinistico, di impianti di sicurezza complementari  alle
medesime, in territorio montano, come definito dalla legge  regionale
20 dicembre 2002, n. 33  (Istituzione  dei  comprensori  montani  del
Friuli-Venezia Giulia), fatte salve le altre autorizzazioni di legge,
e' soggetta anche alla approvazione preventiva da parte del  comitato
per le strutture alpine di cui all'art. 9. 
    2. Sono iscritti nell'elenco i sentieri  alpini  regionali  e  le
strutture di ricovero alpino regionali  di  nuova  realizzazione  che
hanno ottenuto l'approvazione da parte del comitato per le  strutture
alpine regionali di cui all'art. 9.