Art. 9 
 
             Comitato per le strutture alpine regionali 
 
    1.  E'  istituito  presso   la   struttura   dell'amministrazione
regionale  competente  in  materia  di  turismo,  senza   oneri   per
l'amministrazione regionale, il  comitato  per  le  strutture  alpine
regionali,   di   seguito   denominato   comitato,    per    favorire
l'attrattivita', la fruibilita' in sicurezza e l'interconnessione dei
sentieri  alpini  e  delle  strutture  di  ricovero  alpino  iscritte
nell'elenco. 
    2. Al comitato spettano funzioni consultive,  di  proposta  e  di
valutazione; in particolare il comitato: 
      a)  approva  le  strutture  alpine  regionali  da  classificare
nell'elenco; 
      b) approva, preventivamente rispetto all'acquisizione di  altre
ulteriori autorizzazioni, le proposte per la realizzazione  di  nuovi
sentieri alpini e di nuove strutture di ricovero alpino; 
      c)  approva  i  criteri  tecnici  e  le  prescrizioni  per   la
progettazione e  per  la  realizzazione  di  nuove  strutture  alpine
regionali; 
      d) esprime parere sulle proposte di regolamenti di cui all'art.
11; 
      e) pianifica la segnaletica delle  strutture  alpine  regionali
classificate nell'elenco; 
      f) propone, sulla base delle  domande  pervenute  entro  il  30
settembre  dell'anno  precedente  all'amministrazione  regionale,  ai
sensi dell'art. 10, comma 4, le attivita' e  gli  interventi  per  la
manutenzione   delle   strutture   alpine   regionali    classificate
nell'elenco; 
      g) propone iniziative per la tutela e la  valorizzazione  delle
strutture alpine regionali classificate nell'elenco; 
      h) esprime parere su ogni altra questione che il Presidente del
comitato ritenga opportuno  sottoporre  all'attenzione  del  comitato
medesimo. 
    3.  Il  comitato  e'  composto,  previa  intesa  con   le   altre
amministrazioni, da: 
      a) l'assessore regionale competente in materia di turismo,  con
funzioni di presidente; 
      b) un rappresentante del CAI - FVG; 
    c) un dipendente  dell'amministrazione  regionale  competente  in
materia di turismo; 
      d) un rappresentante dei comuni montani designato dal consiglio
delle autonomie locali; 
      e) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; 
      f) un rappresentante del Corpo forestale della Regione; 
      g) un rappresentante degli Enti Parco; 
      h) un rappresentante dell'associazione gestori rifugi alpini ed
escursionisti del Friuli-Venezia Giulia (Assorifugi FVG); 
      i)  un   rappresentante   del   collegio   guide   alpine   del
Friuli-Venezia Giulia. 
    4. I componenti del comitato di cui al comma 3, lettere h) e  i),
partecipano alle sedute con funzioni consultive e  senza  diritto  di
voto. 
    5. In caso di vacanza o di impedimento, i componenti del comitato
sono sostituiti da  soggetti  a  tal  fine  indicati  dai  rispettivi
ordinamenti. 
    6.  Con  decreto  del  Presidente  della  Regione,  su   conforme
deliberazione della  Giunta  regionale,  su  proposta  dell'assessore
regionale competente in materia di  turismo,  e'  costituito  per  la
durata di cinque anni,  il  comitato  i  cui  membri  possono  essere
riconfermati. 
    7. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera f), il comitato si
avvale  delle  informazioni  sullo  stato  della  segnaletica  e  dei
tracciati fornite dal CAI - FVG, quale soggetto deputato al controllo
e dal Servizio del Corpo forestale regionale.