Art. 12 
 
                 Fondo regionale per il volontariato 
 
    1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013  e'  istituito  il  Fondo
regionale  per  il  volontariato  per   l'attuazione   dei   seguenti
interventi: 
    a) formazione dei volontari di cui all'art. 28; 
    b) iniziative della Regione di cui all'art. 8; 
    c)  contributi  alle  organizzazioni  di  volontariato  ai  sensi
dell'art. 9; 
    d) finanziamento dei progetti presentati nell'ambito  dei  Tavoli
di rete di cui all'art. 10.