Art. 12 Fondo regionale per il volontariato 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito il Fondo regionale per il volontariato per l'attuazione dei seguenti interventi: a) formazione dei volontari di cui all'art. 28; b) iniziative della Regione di cui all'art. 8; c) contributi alle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 9; d) finanziamento dei progetti presentati nell'ambito dei Tavoli di rete di cui all'art. 10.