Art. 18 Disposizioni di attuazione del Capo II 1. Con regolamento regionale da assumersi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente nonche' del comitato regionale del volontariato: a) sono disciplinate le modalita' di presentazione delle domande d'iscrizione al registro e quelle relative alla sua tenuta, ai sensi dell'art. 5; b) sono individuati i requisiti, le condizioni, le modalita' e i criteri di valutazione degli interventi da finanziare ai sensi dell'art. 28, comma 1, e degli articoli 9 e 10.