Art. 18 
 
               Disposizioni di attuazione del Capo II 
 
    1. Con regolamento regionale da assumersi, entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, acquisito  il  parere
della  Commissione  consiliare  competente   nonche'   del   comitato
regionale del volontariato: 
      a)  sono  disciplinate  le  modalita'  di  presentazione  delle
domande d'iscrizione al registro e quelle relative alla  sua  tenuta,
ai sensi dell'art. 5; 
      b) sono individuati i requisiti, le condizioni, le modalita'  e
i criteri di valutazione degli  interventi  da  finanziare  ai  sensi
dell'art. 28, comma 1, e degli articoli 9 e 10.