Art. 19 Valore della promozione sociale 1. La Regione riconosce il valore dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di impegno sociale, partecipazione, solidarieta' e pluralismo della societa' civile sulla base dei principi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), ne sostiene l'attivita' e ne promuove lo sviluppo in tutte le sue forme. 2. La Regione promuove lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale al fine di: a) sostenere le attivita' di carattere culturale, educativo, di ricerca e formazione; b) favorire la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali e naturali del territorio; c) sviluppare il turismo sociale, le tradizioni e culture popolari e la pratica sportiva; d) promuovere la qualita' della vita e il benessere sociale; e) garantire la tutela dei diritti dei consumatori; f) favorire le iniziative di carattere innovativo; g) sostenere le attivita' di carattere sociale e di tutela dei diritti civili secondo i principi di non discriminazione e pari opportunita'; h) favorire iniziative di coinvolgimento di cittadini anziani per la promozione di interventi a favore dell'invecchiamento attivo.