Art. 19 
 
                   Valore della promozione sociale 
 
    1.  La   Regione   riconosce   il   valore   dell'associazionismo
liberamente  costituito  come   espressione   di   impegno   sociale,
partecipazione, solidarieta' e pluralismo della societa' civile sulla
base dei principi della legge 7 dicembre  2000,  n.  383  (Disciplina
delle associazioni di promozione sociale), ne sostiene l'attivita'  e
ne promuove lo sviluppo in tutte le sue forme. 
    2.  La  Regione  promuove  lo  sviluppo  delle  associazioni   di
promozione sociale al fine di: 
      a) sostenere le attivita' di carattere culturale, educativo, di
ricerca e formazione; 
      b) favorire la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali  e
naturali del territorio; 
      c) sviluppare il  turismo  sociale,  le  tradizioni  e  culture
popolari e la pratica sportiva; 
      d) promuovere la qualita' della vita e il benessere sociale; 
      e) garantire la tutela dei diritti dei consumatori; 
      f) favorire le iniziative di carattere innovativo; 
      g) sostenere le attivita' di carattere sociale e di tutela  dei
diritti civili secondo i  principi  di  non  discriminazione  e  pari
opportunita'; 
      h) favorire iniziative di coinvolgimento di  cittadini  anziani
per la promozione di interventi a favore dell'invecchiamento attivo.