Art. 2 
 
                              Principi 
 
    1. La Regione incentiva lo sviluppo del volontariato e tutela  le
relative organizzazioni  quali  espressione  civile  di  solidarieta'
umana e partecipazione sociale prestata in modo personale, spontaneo,
libero e gratuito, e ne riconosce l'apporto sussidiario e  originale,
non sostitutivo dell'intervento pubblico per il  conseguimento  delle
finalita'  di  carattere  sociale,  civile  e  culturale  specificate
all'art. 2 della Costituzione .