Art. 2 Principi 1. La Regione incentiva lo sviluppo del volontariato e tutela le relative organizzazioni quali espressione civile di solidarieta' umana e partecipazione sociale prestata in modo personale, spontaneo, libero e gratuito, e ne riconosce l'apporto sussidiario e originale, non sostitutivo dell'intervento pubblico per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale specificate all'art. 2 della Costituzione .