Art. 20 Registro regionale delle associazioni di promozione sociale 1. E' istituito il registro delle associazioni di promozione sociale, tenuto presso la struttura competente in materia di promozione sociale. 2. Possono iscriversi nel Registro le associazioni di promozione sociale e i loro coordinamenti aventi i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000 , con sede legale o operativa in regione. 3. Le associazioni di promozione sociale possono presentare domanda di iscrizione al registro alla struttura regionale competente in materia di promozione sociale, secondo le modalita' specificate nel regolamento di cui all'art. 26. 4. L'iscrizione nel registro e' disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. 5. L'iscrizione al registro e' condizione necessaria per accedere ai contributi regionali e stipulare le convenzioni previsti dalla presente legge. 6. I Comuni e le Province possono stabilire di prescindere dal requisito dell'iscrizione al registro per la concessione di contributi alle associazioni di promozione sociale e loro coordinamenti. 7. L'iscrizione ha validita' di tre anni ed e' soggetta a conferma per la medesima durata, su domanda dell'associazione di promozione sociale, qualora permangano i requisiti previsti per l'iscrizione al Registro. 8. In caso di mancata presentazione nei termini della domanda di conferma di cui al comma 7, o in caso di perdita dei requisiti, e' disposta la cancellazione dal registro.