Art. 20 
 
     Registro regionale delle associazioni di promozione sociale 
 
    1. E' istituito il  registro  delle  associazioni  di  promozione
sociale,  tenuto  presso  la  struttura  competente  in  materia   di
promozione sociale. 
    2. Possono iscriversi nel Registro le associazioni di  promozione
sociale e i  loro  coordinamenti  aventi  i  requisiti  di  cui  agli
articoli 2 e 3 della legge 383/2000 , con sede legale o operativa  in
regione. 
    3. Le  associazioni  di  promozione  sociale  possono  presentare
domanda di iscrizione al registro alla struttura regionale competente
in materia di promozione sociale, secondo  le  modalita'  specificate
nel regolamento di cui all'art. 26. 
    4. L'iscrizione nel registro e' disposta  entro  sessanta  giorni
dalla presentazione della domanda. 
    5. L'iscrizione al registro e' condizione necessaria per accedere
ai contributi regionali e stipulare  le  convenzioni  previsti  dalla
presente legge. 
    6. I Comuni e le Province possono stabilire  di  prescindere  dal
requisito  dell'iscrizione  al  registro  per   la   concessione   di
contributi  alle  associazioni   di   promozione   sociale   e   loro
coordinamenti. 
    7. L'iscrizione ha  validita'  di  tre  anni  ed  e'  soggetta  a
conferma per la medesima  durata,  su  domanda  dell'associazione  di
promozione sociale,  qualora  permangano  i  requisiti  previsti  per
l'iscrizione al Registro. 
    8. In caso di mancata presentazione nei termini della domanda  di
conferma di cui al comma 7, o in caso di perdita  dei  requisiti,  e'
disposta la cancellazione dal registro.