Art. 21 
 
     Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale 
 
    1. Il Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale
rappresenta le associazioni di promozione sociale nei rapporti con le
istituzioni. 
    2. Il Comitato esercita funzioni  consultive  con  riguardo  alla
programmazione regionale nel settore della promozione  sociale,  agli
interventi in favore delle associazioni di promozione  sociale  e  su
ogni altra questione di loro interesse. 
    3. Il Comitato propone iniziative su questioni di  interesse  per
le associazioni di promozione sociale. 
    4. Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio  regionale,  entro
il mese di febbraio, una relazione  sull'attivita'  svolta  nell'anno
precedente. 
    5. Il Comitato e' composto: 
    a) dal Presidente della Regione, o suo delegato; 
    b)  da  quattro  esperti,  uno  per   provincia,   eletti   dalle
associazioni iscritte nel Registro e aventi sede legale  o  operativa
nella rispettiva provincia; 
    c) dal dirigente della struttura regionale competente in  materia
di promozione sociale, o suo delegato; 
    d) da due  rappresentanti  delle  autonomie  locali  di  cui  uno
designato dall'ANCI e uno designato dal UPI. 
    6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la  prima
riunione del Comitato  per  l'elezione  fra  i  suoi  componenti  del
presidente e del vice presidente. 
    7. Il Comitato e'  nominato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione, su proposta dell'assessore regionale competente  in  materia
di promozione sociale e dura in carica per tre anni. 
    8.  Per  la  trattazione   di   particolari   questioni   possono
partecipare  alle  riunioni  del  Comitato,  con   voto   consultivo,
rappresentanti di altri enti, esperti e funzionari regionali. 
    9. Ai componenti del Comitato e' corrisposto  il  rimborso  delle
spese  di  trasferta  riconosciute  nella  misura  prevista   per   i
dipendenti regionali. 
    10. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale  competente
in materia di promozione sociale. 
    11. Le funzioni di segreteria del  Comitato  sono  svolte  da  un
dipendente regionale indicato dalla struttura regionale competente in
materia di promozione sociale. 
    12. Il Comitato disciplina con regolamento le  proprie  modalita'
di convocazione e di funzionamento.