Art. 23 Contributi e servizi alle associazioni di promozione sociale 1. La Regione sostiene le associazioni iscritte nel registro mediante contributi per l'attuazione di progetti di utilita' sociale. 2. La Regione fornisce altresi' servizi informativi e di assistenza tecnica alle associazioni anche avvalendosi dei Centri di servizio per il volontariato di cui all' art. 15 della legge 266/1991 .