Art. 23 
 
    Contributi e servizi alle associazioni di promozione sociale 
 
    1. La Regione sostiene  le  associazioni  iscritte  nel  registro
mediante contributi per l'attuazione di progetti di utilita' sociale. 
    2.  La  Regione  fornisce  altresi'  servizi  informativi  e   di
assistenza tecnica alle associazioni anche avvalendosi dei Centri  di
servizio per il volontariato di cui all' art. 15 della legge 266/1991
.