Art. 24 Fondo regionale per la promozione sociale 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito il Fondo regionale per la promozione sociale al fine di sostenere le attivita' di utilita' sociale promosse dalle associazioni. 2. Il Fondo e' utilizzato per finanziare gli interventi di cui all'art. 23 e dell'art. 28.