Art. 24 
 
              Fondo regionale per la promozione sociale 
 
    1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013  e'  istituito  il  Fondo
regionale per la promozione sociale al fine di sostenere le attivita'
di utilita' sociale promosse dalle associazioni. 
    2. Il Fondo e' utilizzato per finanziare gli  interventi  di  cui
all'art. 23 e dell'art. 28.