Art. 25 
 
                             Convenzioni 
 
    1. In attuazione del principio di sussidiarieta' e per promuovere
forme di amministrazione condivisa,  le  associazioni  di  promozione
sociale iscritte nel Registro da almeno sei  mesi  possono  stipulare
convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento  e'
disciplinato dalla Regione e gli enti locali. 
    2. Le convenzioni contengono  elementi  diretti  a  garantire  lo
svolgimento  stabile  e  continuativo  dell'attivita'  oggetto  della
convenzione, forme di verifica e di controllo  della  qualita'  delle
prestazioni,  le  modalita'  di  erogazione  e  rendicontazione,   le
tipologie delle spese ammissibili e le coperture assicurative di  cui
all' art. 30 della legge n. 383/2000. 
    3. Per la stipula delle convenzioni si applica l'art. 14, commi 2
e 5.