Art. 25 Convenzioni 1. In attuazione del principio di sussidiarieta' e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento e' disciplinato dalla Regione e gli enti locali. 2. Le convenzioni contengono elementi diretti a garantire lo svolgimento stabile e continuativo dell'attivita' oggetto della convenzione, forme di verifica e di controllo della qualita' delle prestazioni, le modalita' di erogazione e rendicontazione, le tipologie delle spese ammissibili e le coperture assicurative di cui all' art. 30 della legge n. 383/2000. 3. Per la stipula delle convenzioni si applica l'art. 14, commi 2 e 5.