Art. 26 
 
               Disposizioni di attuazione del Capo III 
 
    1. Con regolamento regionale da assumersi entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, acquisito  il  parere
della  Commissione  consiliare  competente,  nonche'   del   comitato
regionale delle associazioni di promozione sociale: 
    a) sono disciplinate le modalita' di presentazione delle  domande
d'iscrizione al registro di cui all'art. 20 e  quelle  relative  alla
sua tenuta; 
    b) sono fissati i criteri e le modalita' applicative e  attuative
di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, e dell'art. 28, comma 1.