Art. 26 Disposizioni di attuazione del Capo III 1. Con regolamento regionale da assumersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, nonche' del comitato regionale delle associazioni di promozione sociale: a) sono disciplinate le modalita' di presentazione delle domande d'iscrizione al registro di cui all'art. 20 e quelle relative alla sua tenuta; b) sono fissati i criteri e le modalita' applicative e attuative di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, e dell'art. 28, comma 1.