Art. 27 Fondo regionale di anticipazione per il volontariato e la promozione sociale 1. E' istituito il Fondo regionale di anticipazione per il volontariato e la promozione sociale per l'attuazione degli interventi indicati al comma 2. 2. Il Fondo, in particolare, e' finalizzato a concedere alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale anticipazioni di cassa sui finanziamenti a esse assegnati da parte di enti pubblici, dello Stato e dell'Unione Europea a sostegno di attivita' progettuali, nonche' di operazioni di investimento e di acquisto di attrezzature. 3. La misura delle anticipazioni di cui al comma 2, i criteri e le modalita' della loro concessione, nonche' le modalita' e i termini della loro restituzione alla Regione da parte dei beneficiari sono definiti con apposito regolamento da adottarsi sentito il parere della Commissione consiliare competente, nonche' dei Comitati di cui agli articoli 6 e 21. 4. Alle anticipazioni di cui al comma 2 non si applica la disposizione di cui all' art. 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).