Art. 27 
 
Fondo regionale di anticipazione per il volontariato e la  promozione
                               sociale 
 
    1. E' istituito  il  Fondo  regionale  di  anticipazione  per  il
volontariato  e  la  promozione  sociale   per   l'attuazione   degli
interventi indicati al comma 2. 
    2. Il Fondo, in particolare,  e'  finalizzato  a  concedere  alle
organizzazioni di volontariato  e  alle  associazioni  di  promozione
sociale anticipazioni di cassa sui finanziamenti a esse assegnati  da
parte di enti pubblici, dello Stato e dell'Unione Europea a  sostegno
di attivita' progettuali, nonche' di operazioni di investimento e  di
acquisto di attrezzature. 
    3. La misura delle anticipazioni di cui al comma 2, i  criteri  e
le modalita' della loro concessione, nonche' le modalita' e i termini
della loro restituzione alla Regione da parte  dei  beneficiari  sono
definiti con apposito regolamento  da  adottarsi  sentito  il  parere
della Commissione consiliare competente, nonche' dei Comitati di  cui
agli articoli 6 e 21. 
    4. Alle anticipazioni di  cui  al  comma  2  non  si  applica  la
disposizione di cui all' art. 40, comma 2, della legge  regionale  20
marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso).