Art. 28 Attivita' di formazione e aggiornamento 1. La Regione, riconoscendo il valore strategico della formazione e dell'aggiornamento dei volontari e degli aderenti alle associazioni di promozione sociale, sostiene con appositi contributi le iniziative a tal fine attuate in modo autonomo e diretto dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri. 2. La Regione e' inoltre autorizzata a promuovere la realizzazione di progetti formativi di aggiornamento rivolti al volontariato e alla promozione sociale, avvalendosi della collaborazione dei Centri di servizio per il volontariato di cui all' art. 15 della legge 266/1991. 3. Alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri che predispongono attivita' formative e di aggiornamento, la Regione e gli enti locali possono fornire, nei limiti e con le modalita' stabiliti dai rispettivi ordinamenti, materiale informativo e didattico, strumentazione tecnica, locali, offrendo inoltre la collaborazione tecnica e la disponibilita' di funzionari pubblici.