Art. 28 
 
               Attivita' di formazione e aggiornamento 
 
    1. La Regione, riconoscendo il valore strategico della formazione
e dell'aggiornamento dei volontari e degli aderenti alle associazioni
di promozione sociale, sostiene con appositi contributi le iniziative
a tal fine attuate in modo autonomo e diretto dalle organizzazioni di
volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte  nei
rispettivi registri. 
    2.  La  Regione  e'   inoltre   autorizzata   a   promuovere   la
realizzazione di  progetti  formativi  di  aggiornamento  rivolti  al
volontariato   e   alla   promozione   sociale,   avvalendosi   della
collaborazione dei Centri di servizio per il volontariato di cui all'
art. 15 della legge 266/1991. 
    3. Alle organizzazioni di volontariato  e  alle  associazioni  di
promozione sociale iscritte nei relativi registri  che  predispongono
attivita' formative e di aggiornamento, la Regione e gli enti  locali
possono  fornire,  nei  limiti  e  con  le  modalita'  stabiliti  dai
rispettivi   ordinamenti,   materiale   informativo   e    didattico,
strumentazione tecnica, locali, offrendo  inoltre  la  collaborazione
tecnica e la disponibilita' di funzionari pubblici.