Art. 3 
 
                       Valore del volontariato 
 
    1. La Regione, in attuazione del principio di  sussidiarieta'  di
cui all' art. 118, quarto  comma  della  Costituzione  ,  nell'ambito
delle finalita' e dei principi di cui alla legge 11 agosto  1991,  n.
266  (Legge  -  quadro  sul  volontariato),  e  degli  strumenti   di
programmazione regionale e locale, disciplina e promuove le attivita'
delle organizzazioni di volontariato salvaguardandone  l'autonomia  e
il pluralismo. 
    2. Le organizzazioni di volontariato svolgono  attivita'  rivolte
alla cura di interessi collettivi degni  di  tutela  da  parte  della
comunita'. 
    3.  Il  volontariato  e'  condivisione  di  valori  legati   alla
comunita', alla famiglia,  alla  centralita'  della  persona  e  alla
responsabilita'  individuale  ed   e'   componente   essenziale   per
promuovere un nuovo modello di sviluppo e coesione sociale.