Art. 3 Valore del volontariato 1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarieta' di cui all' art. 118, quarto comma della Costituzione , nell'ambito delle finalita' e dei principi di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato), e degli strumenti di programmazione regionale e locale, disciplina e promuove le attivita' delle organizzazioni di volontariato salvaguardandone l'autonomia e il pluralismo. 2. Le organizzazioni di volontariato svolgono attivita' rivolte alla cura di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunita'. 3. Il volontariato e' condivisione di valori legati alla comunita', alla famiglia, alla centralita' della persona e alla responsabilita' individuale ed e' componente essenziale per promuovere un nuovo modello di sviluppo e coesione sociale.