Art. 30 Valore dell'associazionismo 1. La Regione riconosce e promuove l'associazionismo nella pluralita' delle sue forme quale fondamentale espressione di liberta', di promozione umana, di autonome capacita' organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, nonche' di convivenza solidale, di mutualita' e di partecipazione alla vita della comunita' locale e regionale; ne riconosce altresi' il ruolo nel rapporto tra istituzioni, famiglie e cittadini nelle politiche di settore. 2. La Regione promuove il pluralismo del fenomeno associativo senza fini di lucro e ne sostiene le attivita' esercitate in modo gratuito che, rivolte agli associati e alla collettivita', sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi delle pari opportunita' tra uomini e donne. 3. La Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realta' associative operanti sul territorio. 4. Sono escluse dall'applicazione del presente capo le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni giovanili di cui all' art. 12 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita') e ogni altra realta' associativa che trovi riscontro in specifiche leggi di settore.