Art. 30 
 
                     Valore dell'associazionismo 
 
    1.  La  Regione  riconosce  e  promuove  l'associazionismo  nella
pluralita'  delle  sue  forme  quale  fondamentale   espressione   di
liberta', di promozione umana, di autonome capacita' organizzative  e
di impegno sociale e civile dei cittadini e delle  famiglie,  nonche'
di convivenza solidale, di mutualita' e di partecipazione  alla  vita
della comunita' locale e regionale; ne riconosce  altresi'  il  ruolo
nel rapporto tra istituzioni, famiglie e cittadini nelle politiche di
settore. 
    2. La Regione promuove il  pluralismo  del  fenomeno  associativo
senza fini di lucro e ne sostiene le  attivita'  esercitate  in  modo
gratuito che, rivolte  agli  associati  e  alla  collettivita',  sono
finalizzate  alla  realizzazione   di   scopi   sociali,   culturali,
educativi,  ricreativi,  nel  rispetto  dei   principi   delle   pari
opportunita' tra uomini e donne. 
    3. La Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti  locali
volte a qualificare e valorizzare le realta' associative operanti sul
territorio. 
    4.  Sono  escluse  dall'applicazione   del   presente   capo   le
organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale
e le associazioni giovanili di cui all' art. 12 della legge regionale
22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di
garanzia per le loro opportunita') e ogni altra  realta'  associativa
che trovi riscontro in specifiche leggi di settore.