Art. 32 
 
          Interventi per la promozione dell'associazionismo 
 
    1. La Regione persegue le finalita' previste  dal  presente  capo
attraverso: 
    a) la promozione e il sostegno di specifici progetti, attivita' e
iniziative nell'ambito della normativa di settore; 
    b) la razionalizzazione e il coordinamento dei servizi esistenti,
la fornitura di informazioni e di assistenza tecnica da  parte  delle
strutture competenti per materia; 
    c) la messa a disposizione di spazi, attrezzature e  servizi  per
iniziative  promosse  dalle  associazioni,  secondo  quanto  previsto
all'art. 39.