Art. 32 Interventi per la promozione dell'associazionismo 1. La Regione persegue le finalita' previste dal presente capo attraverso: a) la promozione e il sostegno di specifici progetti, attivita' e iniziative nell'ambito della normativa di settore; b) la razionalizzazione e il coordinamento dei servizi esistenti, la fornitura di informazioni e di assistenza tecnica da parte delle strutture competenti per materia; c) la messa a disposizione di spazi, attrezzature e servizi per iniziative promosse dalle associazioni, secondo quanto previsto all'art. 39.