Art. 33 
 
                Disposizioni di attuazione del Capo V 
 
    1. Con regolamento regionale da assumersi entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, acquisito  il  parere
della  Commissione  consiliare  competente,   sono   individuate   le
modalita' di tenuta del Registro, la sua eventuale articolazione,  le
eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel Registro, nonche'
le modalita' d'iscrizione e di cancellazione.