Art. 33 Disposizioni di attuazione del Capo V 1. Con regolamento regionale da assumersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, sono individuate le modalita' di tenuta del Registro, la sua eventuale articolazione, le eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel Registro, nonche' le modalita' d'iscrizione e di cancellazione.