Art. 34 Programmazione regionale 1. La Regione predispone il documento di programmazione triennale in materia di volontariato, di promozione sociale e di associazionismo, sulla base delle proposte formulate dai Comitati regionali di cui agli articoli 6, 21 e 35 e dalle Assemblee regionali di cui agli articoli 7 e 22 e della Conferenza regionale dell'associazionismo. 2. Il programma e' approvato dalla Giunta regionale e puo' essere aggiornato annualmente.