Art. 34 
 
                      Programmazione regionale 
 
    1. La Regione predispone il documento di programmazione triennale
in  materia   di   volontariato,   di   promozione   sociale   e   di
associazionismo, sulla base delle  proposte  formulate  dai  Comitati
regionali di cui agli articoli 6, 21 e 35 e dalle Assemblee regionali
di  cui  agli  articoli  7  e  22  e   della   Conferenza   regionale
dell'associazionismo. 
    2. Il programma e' approvato dalla Giunta regionale e puo' essere
aggiornato annualmente.