Art. 36 
 
           Monitoraggio regionale sul fenomeno associativo 
 
    1. Al fine di approfondire la conoscenza del fenomeno associativo
in regione nella pluralita' delle sue  forme  e  rendere  disponibili
informazioni sullo  stesso,  la  struttura  regionale  competente  in
materia di associazionismo realizza le seguenti attivita': 
    a) attivita' di monitoraggio e analisi delle politiche in materia
di associazionismo realizzate nel territorio regionale; 
    b) raccolta ed elaborazione dati  e  informazioni  sull'andamento
del fenomeno associativo nella regione; 
    c) elaborazione e diffusione di rapporti sul fenomeno associativo
nella regione Friuli-Venezia Giulia; 
    d)  formulazione  di  proposte  in  materia   di   programmazione
regionale. 
    2. Per lo  svolgimento  delle  attivita'  previste  al  comma  1,
l'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  ad   avvalersi   della
collaborazione di universita', istituti di ricerca e  altri  soggetti
pubblici  e   privati   con   specifiche   competenze   nel   settore
dell'associazionismo.