Art. 36 Monitoraggio regionale sul fenomeno associativo 1. Al fine di approfondire la conoscenza del fenomeno associativo in regione nella pluralita' delle sue forme e rendere disponibili informazioni sullo stesso, la struttura regionale competente in materia di associazionismo realizza le seguenti attivita': a) attivita' di monitoraggio e analisi delle politiche in materia di associazionismo realizzate nel territorio regionale; b) raccolta ed elaborazione dati e informazioni sull'andamento del fenomeno associativo nella regione; c) elaborazione e diffusione di rapporti sul fenomeno associativo nella regione Friuli-Venezia Giulia; d) formulazione di proposte in materia di programmazione regionale. 2. Per lo svolgimento delle attivita' previste al comma 1, l'amministrazione regionale e' autorizzata ad avvalersi della collaborazione di universita', istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati con specifiche competenze nel settore dell'associazionismo.