Art. 37 Conferenza regionale dell'associazionismo 1. La Giunta regionale ogni tre anni organizza una Conferenza regionale dell'associazionismo rivolta alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle altre associazioni operanti nel territorio regionale. 2. La Conferenza regionale si esprime, con valutazioni e proposte, in ordine alle politiche in materia di associazionismo in genere; essa si esprime altresi' sui rapporti tra le istituzioni pubbliche e le realta' associative. 3. La Giunta regionale predispone periodicamente un rapporto sullo stato dell'associazionismo in regione, da presentare alla Conferenza regionale, inclusiva del bilancio sociale che contiene, tra i vari aspetti: a) una nota metodologica sul processo di rendicontazione sociale; b) l'esplicazione dei valori e del programma di riferimento su cui esso e' redatto; c) le priorita' di intervento preventivamente individuate e le modalita' con cui si e' inteso perseguirle; d) la presentazione del proprio operato e dei risultati conseguiti.