Art. 37 
 
              Conferenza regionale dell'associazionismo 
 
    1. La Giunta regionale ogni tre  anni  organizza  una  Conferenza
regionale  dell'associazionismo  rivolta  alla  partecipazione  delle
organizzazioni di  volontariato,  delle  associazioni  di  promozione
sociale e delle altre associazioni operanti nel territorio regionale. 
    2.  La  Conferenza  regionale  si  esprime,  con  valutazioni   e
proposte, in ordine alle politiche in materia di  associazionismo  in
genere; essa si esprime altresi'  sui  rapporti  tra  le  istituzioni
pubbliche e le realta' associative. 
    3. La Giunta  regionale  predispone  periodicamente  un  rapporto
sullo stato  dell'associazionismo  in  regione,  da  presentare  alla
Conferenza regionale, inclusiva del bilancio  sociale  che  contiene,
tra i vari aspetti: 
    a) una nota metodologica sul processo di rendicontazione sociale; 
    b) l'esplicazione dei valori e del programma  di  riferimento  su
cui esso e' redatto; 
    c) le priorita' di intervento preventivamente  individuate  e  le
modalita' con cui si e' inteso perseguirle; 
    d)  la  presentazione  del  proprio  operato  e   dei   risultati
conseguiti.