Art. 38 
 
                         Clausola valutativa 
 
    1. Il Consiglio regionale esercita il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche finalizzate
alla promozione e al sostegno del  volontariato  e  della  promozione
sociale. 
    2. A tal fine la  Giunta  presenta  al  Consiglio  regionale  una
relazione annuale che documenta, tra i vari aspetti: 
    a) l'attuazione degli interventi previsti dalla  presente  legge,
dando  evidenza   dello   stato   di   coordinamento   tra   soggetti
istituzionali e i rappresentanti del mondo del volontariato  e  della
promozione sociale, con particolare  riferimento  alla  funzionalita'
degli  organi  collegiali  previsti   dalla   legge,   evidenziandone
eventuali difficolta' di funzionamento; 
    b) i dati annui  relativi  all'impiego  dei  Fondi  di  cui  agli
articoli 12 e 24; 
    c) i dati annui  relativi  all'impiego  del  Fondo  regionale  di
anticipazione di cui all'art. 27; 
    d) l'attivita' di formazione e aggiornamento realizzata ai  sensi
dell'art. 28. 
    3. I comitati regionali di cui  agli  articoli  6  e  21  possono
proporre  al  comitato  per  la  legislazione,  il  controllo  e   la
valutazione  del  Consiglio  regionale  lo  svolgimento  di  missioni
valutative  aventi  a  oggetto  interventi  specifici  realizzati  in
attuazione della presente legge. 
    4.  La  proposta  di  cui  al   comma   3   motiva   le   ragioni
dell'approfondimento richiesto. Il comitato per la  legislazione,  il
controllo e la valutazione la esamina entro due mesi  dalla  data  di
presentazione. 
    5. La  relazione  prevista  al  comma  2  e  gli  eventuali  atti
consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel  Bollettino
ufficiale della Regione e diffusi attraverso i  siti  internet  della
Regione. 
    6. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale
tiene  conto  per  l'approvazione  degli  indirizzi  generali   delle
politiche regionali di settore.