Art. 38 Clausola valutativa 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche finalizzate alla promozione e al sostegno del volontariato e della promozione sociale. 2. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta, tra i vari aspetti: a) l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, dando evidenza dello stato di coordinamento tra soggetti istituzionali e i rappresentanti del mondo del volontariato e della promozione sociale, con particolare riferimento alla funzionalita' degli organi collegiali previsti dalla legge, evidenziandone eventuali difficolta' di funzionamento; b) i dati annui relativi all'impiego dei Fondi di cui agli articoli 12 e 24; c) i dati annui relativi all'impiego del Fondo regionale di anticipazione di cui all'art. 27; d) l'attivita' di formazione e aggiornamento realizzata ai sensi dell'art. 28. 3. I comitati regionali di cui agli articoli 6 e 21 possono proporre al comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale lo svolgimento di missioni valutative aventi a oggetto interventi specifici realizzati in attuazione della presente legge. 4. La proposta di cui al comma 3 motiva le ragioni dell'approfondimento richiesto. Il comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione la esamina entro due mesi dalla data di presentazione. 5. La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e diffusi attraverso i siti internet della Regione. 6. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale tiene conto per l'approvazione degli indirizzi generali delle politiche regionali di settore.