Art. 39 
 
    Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati 
 
    1.  Le  organizzazioni  di  volontariato,  le   associazioni   di
promozione  sociale  e  le  altre  associazioni  possono   utilizzare
strutture e attrezzature  e  usufruire  di  servizi  da  parte  della
Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti e degli enti locali,
nei limiti e con le modalita' stabiliti dai rispettivi ordinamenti.