Art. 39 Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati 1. Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni possono utilizzare strutture e attrezzature e usufruire di servizi da parte della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti e degli enti locali, nei limiti e con le modalita' stabiliti dai rispettivi ordinamenti.