Art. 4 
 
                      Attivita' di volontariato 
 
    1.  L'attivita'  di  volontariato  e'   svolta   nel   territorio
regionale, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte,  e
si esprime nella cura delle relazioni umane  e  nella  promozione  di
forme di sviluppo e coesione sociale  ispirate  alla  responsabilita'
collettiva attraverso la realizzazione di azioni concrete a vantaggio
di persone, famiglie, comunita' e ambienti di vita volte a  finalita'
di carattere sociale,  civile,  culturale,  ambientale,  educativo  e
formativo. 
    2. L'attivita' di volontario non puo' essere retribuita in  alcun
modo nemmeno dal beneficiario. 
    3.   Al   volontario   possono   essere    soltanto    rimborsate
dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute
per l'attivita' prestata entro  i  limiti  preventivamente  stabiliti
dalla organizzazione stessa.