Art. 4 Attivita' di volontariato 1. L'attivita' di volontariato e' svolta nel territorio regionale, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, e si esprime nella cura delle relazioni umane e nella promozione di forme di sviluppo e coesione sociale ispirate alla responsabilita' collettiva attraverso la realizzazione di azioni concrete a vantaggio di persone, famiglie, comunita' e ambienti di vita volte a finalita' di carattere sociale, civile, culturale, ambientale, educativo e formativo. 2. L'attivita' di volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. 3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.