Art. 40 
 
            Utilizzo della posta elettronica certificata 
 
    1.  Le  organizzazioni  e  associazioni  iscritte  nei   registri
previsti  dalla  presente   legge   per   accedere   ai   contributi,
convenzioni, agevolazioni e iniziative previste dalla presente legge,
dichiarano nella domanda d'iscrizione al rispettivo registro,  o  sua
integrazione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.