Art. 41 
 
               Cumulo dei contributi e rendicontazione 
 
    1. I contributi previsti  dalla  presente  legge  possono  essere
cumulati con altri benefici regionali o di altri enti  pubblici  fino
alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per  il  medesimo
intervento. 
    2. In deroga all'art. 43 della legge regionale  n.  7/2000  ,  in
sede di  rendicontazione  dei  contributi  e  degli  altri  incentivi
economici  previsti  dalla  presente  legge,   le   associazioni   di
promozione sociale presentano l'elenco analitico della documentazione
giustificativa delle spese esclusivamente in  relazione  all'utilizzo
delle somme percepite a titolo di contributo o di altro incentivo.