Art. 41 Cumulo dei contributi e rendicontazione 1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento. 2. In deroga all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000 , in sede di rendicontazione dei contributi e degli altri incentivi economici previsti dalla presente legge, le associazioni di promozione sociale presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo o di altro incentivo.