Art. 42 
 
                          Norme transitorie 
 
    1. Il comitato regionale del  volontariato  costituito  ai  sensi
della legge  regionale  20  febbraio  1995,  n.  12  (Disciplina  dei
rapporti tra le istituzioni e  le  organizzazioni  di  volontariato),
resta in carica fino alla scadenza naturale. 
    2. Fino  all'entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di  cui  agli
articoli 18,  comma  1,  lettera  b)  e  26,  comma  1,  lettera  b),
continuano ad applicarsi l' art. 8 della legge regionale 12/1995 e l'
art. 4, comma 35, della legge  regionale  28  dicembre  2007,  n.  30
(Legge  strumentale  2008),  nonche'  i   relativi   regolamenti   di
attuazione emanati rispettivamente  con  il  decreto  del  Presidente
della Regione 14 agosto 2009, n. 237 (Regolamento per la  concessione
di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi
dell' art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 ),  e  con
il decreto del Presidente della Regione 25  settembre  2008,  n.  255
(Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  a  favore   delle
associazioni di promozione sociale, ai sensi dell' art. 4, comma  35,
della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 ). 
    3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di
cui agli articoli 18, comma 1, lettera b) e 26, comma 1, lettera  b),
i regolamenti di attuazione delle leggi regionali  n.  12/1995  e  n.
30/2007,  indicati  al  comma  2,   continuano   ad   applicarsi   ai
procedimenti amministrativi in corso alla data medesima. 
    4. Fino alla data di entrata in vigore  dei  regolamenti  di  cui
agli articoli 18, comma 1, lettera a), e 26,  comma  1,  lettera  a),
continuano a trovare applicazione l' art. 6 della legge regionale  n.
12/1995 e l'art. 13, commi da 18 a 22 della legge regionale 15 maggio
2002, n. 13 (Disposizioni collegate  alla  legge  finanziaria  2002),
nonche' i relativi regolamenti di attuazione, emanati rispettivamente
con il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003,  n.  33
(Regolamento per la tenuta e la revisione del Registro generale delle
organizzazioni di volontariato) e con il decreto del Presidente della
Regione 17 ottobre 2003,  n.  381  (Regolamento  per  la  tenuta  del
Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale). 
    5. Le iscrizioni nei Registri istituiti dall' art. 6 della  legge
regionale 12/1995 e dall' art. 13, comma 18, della legge regionale n.
13/2002 mantengono efficacia per  il  periodo  massimo  di  sei  mesi
dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma
1, lettera a), e 26, comma 1, lettera a), e i registri medesimi  sono
mantenuti  per  tale  periodo  al  solo  fine  di   consentire   alle
organizzazioni e alle associazioni in  essi  iscritte  di  richiedere
l'iscrizione  nei  nuovi  registri   disciplinati   dai   regolamenti
suddetti, formulando la relativa domanda sulla base della modulistica
approvata con decreto del direttore  del  Servizio  competente,  resa
disponibile nel sito istituzionale della Regione e trasmessa a  tutte
le organizzazioni e associazioni suddette.  All'atto  dell'iscrizione
nei  nuovi  registri  e'  disposta  la  cancellazione  dai   Registri
istituiti dall' art. 6 della legge regionale 12/1995 e dall' art. 13,
comma 18, della legge regionale n. 13/2002 . 
    6. Al termine del periodo di sei mesi  indicato  al  comma  5,  i
Registri istituiti dall' art. 6 della legge regionale 12/1995 e dall'
art. 13, comma 18, della legge regionale n. 13/2002 sono soppressi. 
    7. La disposizione  di  cui  all'art.  40  trova  applicazione  a
decorrere dal 1° gennaio 2015.