Art. 42 Norme transitorie 1. Il comitato regionale del volontariato costituito ai sensi della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni e le organizzazioni di volontariato), resta in carica fino alla scadenza naturale. 2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b) e 26, comma 1, lettera b), continuano ad applicarsi l' art. 8 della legge regionale 12/1995 e l' art. 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), nonche' i relativi regolamenti di attuazione emanati rispettivamente con il decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 237 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell' art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 ), e con il decreto del Presidente della Regione 25 settembre 2008, n. 255 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell' art. 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 ). 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b) e 26, comma 1, lettera b), i regolamenti di attuazione delle leggi regionali n. 12/1995 e n. 30/2007, indicati al comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima. 4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a), e 26, comma 1, lettera a), continuano a trovare applicazione l' art. 6 della legge regionale n. 12/1995 e l'art. 13, commi da 18 a 22 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), nonche' i relativi regolamenti di attuazione, emanati rispettivamente con il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 33 (Regolamento per la tenuta e la revisione del Registro generale delle organizzazioni di volontariato) e con il decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2003, n. 381 (Regolamento per la tenuta del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale). 5. Le iscrizioni nei Registri istituiti dall' art. 6 della legge regionale 12/1995 e dall' art. 13, comma 18, della legge regionale n. 13/2002 mantengono efficacia per il periodo massimo di sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a), e 26, comma 1, lettera a), e i registri medesimi sono mantenuti per tale periodo al solo fine di consentire alle organizzazioni e alle associazioni in essi iscritte di richiedere l'iscrizione nei nuovi registri disciplinati dai regolamenti suddetti, formulando la relativa domanda sulla base della modulistica approvata con decreto del direttore del Servizio competente, resa disponibile nel sito istituzionale della Regione e trasmessa a tutte le organizzazioni e associazioni suddette. All'atto dell'iscrizione nei nuovi registri e' disposta la cancellazione dai Registri istituiti dall' art. 6 della legge regionale 12/1995 e dall' art. 13, comma 18, della legge regionale n. 13/2002 . 6. Al termine del periodo di sei mesi indicato al comma 5, i Registri istituiti dall' art. 6 della legge regionale 12/1995 e dall' art. 13, comma 18, della legge regionale n. 13/2002 sono soppressi. 7. La disposizione di cui all'art. 40 trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015.