Art. 45 
 
                          Norme finanziarie 
 
    1. Per le finalita' di cui agli articoli 6, comma 10,  21,  comma
9, e 35, comma 6 e' destinata la spesa  complessiva  di  10.000  euro
suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno  degli  anni  2013  e
2014  a  valere  sulle  risorse  resesi  disponibili   in   relazione
all'abrogazione dell' art. 3, della  legge  regionale  n.  12/1995  ,
prevista all'art. 44, comma 1, lettera a), a  carico  dell'unita'  di
bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9805 dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014. 
    2.  Per  le  finalita'  previste  dall'art.  12,  comma   1,   e'
autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000 di euro,  suddivisa  in
ragione di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2013  e  2014  a
carico dell'unita' di bilancio 5.5.1.5060  e  del  capitolo  4042  di
nuova  istituzione  a  decorrere  dall'anno  2013,  nello  stato   di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2012-2014,   con   la   denominazione   «Fondo   regionale   per   il
volontariato». 
    3. Per le finalita' previste  dall'art.  24,  commi  1  e  2,  e'
autorizzata la  spesa  complessiva  di  600.000  euro,  suddivisa  in
ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a carico
dell'unita' di bilancio 5.5.1.5060  e  del  capitolo  4043  di  nuova
istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014,  con  la
denominazione «Fondo regionale per la promozione sociale». 
    4. Per le finalita' previste dall'art. 29, comma 1 e' autorizzata
la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione  di  50.000
euro per ciascuno degli anni 2013 e  2014  a  carico  dell'unita'  di
bilancio 5.5.1.5060 e del  capitolo  4046  di  nuova  istituzione,  a
decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della  spesa  del
bilancio pluriennale per gli armi  2012-2014,  con  la  denominazione
«Spese derivanti dalle Convenzioni stipulate con i Centri di servizio
per il volontariato». 
    5.  Per  le  finalita'  previste  dall'art.  36,  comma   2,   e'
autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione
di 10.000  euro  per  ciascuno  degli  anni  2013  e  2014  a  carico
dell'unita' di bilancio 5.5.1.5060  e  del  capitolo  4045  di  nuova
istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014,  con  la
denominazione «Spese  per  il  monitoraggio  regionale  sul  fenomeno
associativo». 
    6. All'onere complessivo di 2.720.000 euro suddiviso  in  ragione
di 1.360.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 derivante dalle
autorizzazioni di spesa disposte con i commi 2, 3, 5 e 6 si  provvede
mediante storno a carico delle seguenti unita' di bilancio e capitoli
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno  2012,  suddivisa  negli
importi a fianco di ciascuno indicati: 
 
    

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   Unita' di  |   Capitolo  |    anno 2013    |    anno 2014
   bilancio   |             |                 |
--------------|-------------|-----------------|----------------------
  5.5.1.5060  |    4994     |   250.000,00    |   250.000,00
--------------|-------------|-----------------|----------------------
  5.5.1.5060  |    4999     |   500.000,00    |   500.000,00
--------------|-------------|-----------------|----------------------
  8.2.1.1140  |    4533     |   610.000,00    |   610.000,00
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    7.  Per  le  finalita'  previste  dall'art.  27,  comma   1,   e'
autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro, suddivisa  in  ragione  di
500.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unita'
di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9696 di nuova  istituzione,  a
decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della  spesa  del
bilancio pluriennale per gli anni  2012-2014,  con  la  denominazione
«Fondo  regionale  di  anticipazione  di  cassa   sui   finanziamenti
assegnati da enti pubblici, dalla Unione europea e dallo  Stato  alle
organizzazioni di volontariato  e  alle  associazioni  di  promozione
sociale per  attivita'  progettuali,  operazioni  di  investimento  e
acquisto di attrezzature - partita di giro». 
    8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui  al  comma  7  si  fa
fronte con le  entrate  di  pari  importo  accertate  e  riscosse,  a
decorrere dall'anno 2013,  sull'unita'  di  bilancio  6.3.261  e  sul
capitolo  9696  di  nuova  istituzione  nello  stato  di   previsione
dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con  la
denominazione «Restituzioni dalle organizzazioni  di  volontariato  e
dalle associazioni di promozione sociale delle anticipazioni di cassa
concesse dal Fondo regionale per  il  volontariato  e  la  promozione
sociale - partita di giro».