Art. 5 
 
           Registro generale del volontariato organizzato 
 
    1.  E'  istituito   il   registro   generale   del   volontariato
organizzato, tenuto presso la  struttura  competente  in  materia  di
volontariato. 
    2. Il registro e' articolato nei seguenti settori: 
    a) sociale e sanitario; 
    b) culturale; 
    c) educativo; 
    d) ambientale; 
    e) diritti civili dei cittadini; 
    f) solidarieta' internazionale; 
    g) educazione motoria e promozione  delle  attivita'  sportive  e
ricreative; 
    h) attivita' innovative. 
    3. E' ammessa l'iscrizione di una organizzazione di  volontariato
in piu' settori. I settori  possono  essere  modificati  o  integrati
dalla  Giunta  regionale,   sentito   il   Comitato   regionale   del
volontariato,  in  relazione   all'evolversi   delle   attivita'   di
volontariato e della legislazione regionale. 
    4.  Possono  iscriversi  al   registro   le   organizzazioni   di
volontariato aventi i requisiti previsti dall'  art.  3  della  legge
266/1991 con sede legale o operativa in regione e dotate di autonomia
amministrativa e contabile. 
    5. Le organizzazioni di volontariato  presentano  la  domanda  di
iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia
di volontariato. 
    6. L'iscrizione ha  validita'  di  tre  anni  ed  e'  soggetta  a
conferma, per la medesima durata, su domanda  dell'organizzazione  di
volontariato, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti
per l'iscrizione al registro. 
    7. In caso di mancata presentazione nei termini della domanda  di
conferma di cui al comma 6, o in caso di  perdita  dei  requisiti  e'
disposta la cancellazione dal Registro.