Art. 5 Registro generale del volontariato organizzato 1. E' istituito il registro generale del volontariato organizzato, tenuto presso la struttura competente in materia di volontariato. 2. Il registro e' articolato nei seguenti settori: a) sociale e sanitario; b) culturale; c) educativo; d) ambientale; e) diritti civili dei cittadini; f) solidarieta' internazionale; g) educazione motoria e promozione delle attivita' sportive e ricreative; h) attivita' innovative. 3. E' ammessa l'iscrizione di una organizzazione di volontariato in piu' settori. I settori possono essere modificati o integrati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale del volontariato, in relazione all'evolversi delle attivita' di volontariato e della legislazione regionale. 4. Possono iscriversi al registro le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti previsti dall' art. 3 della legge 266/1991 con sede legale o operativa in regione e dotate di autonomia amministrativa e contabile. 5. Le organizzazioni di volontariato presentano la domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di volontariato. 6. L'iscrizione ha validita' di tre anni ed e' soggetta a conferma, per la medesima durata, su domanda dell'organizzazione di volontariato, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al registro. 7. In caso di mancata presentazione nei termini della domanda di conferma di cui al comma 6, o in caso di perdita dei requisiti e' disposta la cancellazione dal Registro.